Occorre un atto di precetto per il reintegro alla produzione dei 3 operai riammessi solo per l'attività sindacale
ROMA Il giudice del lavoro di Melfi ha detto no. E' racchiuso in 13 pagine il verdetto con il quale ha dichiarato «inammissibile» l'istanza presentata dalla Fiom per ottenere la piena esecuzione del decreto di reintegro dei tre operai Fiat licenziati a luglio. Il reintegro, è bene ricordarlo, era stato deciso dallo stesso giudice del Lavoro, Emilio Minio, che aveva dato ragione al sindacato e ad Antonio Lamorte, Giovanni Barozzino e Marco Pignatelli dichiarando «l'insindacabilità dei licenziamenti intimati dalla Sata», cui fa capo lo stabilimento in Basilicata. Successivamente, la Fiat aveva accettato di riammettere i tre nello stabilimento per svolgere attività sindacale ma non per rientrare nelle linee di produzione. Da qui il ricorso presentato dalla Fiom e la decisione del giudice di ieri.
«Con la sentenza il Tribunale di Melfi ha confermato affermano i legali del Lingotto che quella della Fiom è una richiesta estranea all'ordinamento processuale e che costituisce un tentativo, che oltrepassando i limiti dell'analogia, si caratterizza per essere un'iniziativa creativa e di politica legislativa, inibita all'ordine giudiziario». I termini della contesa, ora, si spostano al 6 ottobre quando sarà discusso il ricorso della Fiat contro il decreto di reintegro del giudice di Melfi.
Nel suo dettagliato provvedimento, Emilio Minio ricorda che l'istanza presentata dalla Fiom chiedeva di «specificare le attività idonee a reintegrare la situazione voluta dal decreto del 9 agosto e di ordinare a Sata di consentire l'accesso nelle postazioni lavorative» ai tre operai licenziati. Ma, spiega il magistrato, «l'esecuzione stricto sensu di sentenza di condanna e l'attuazione di provvedimenti cautelari sono fattispecie simili ma non del tutto identiche e coincidenti nella ratio, nel modus procedendi, nei risultati». Il problema della «coercibilità o meno dell'obbligo di reintegrazione si porrà nella fase esecutiva con maggiore "drammaticità" e complessità osserva ancora di quanto non si ponga nella fase di attuazione». Il magistrato fa prevalere l'interpretazione secondo cui «l'esecuzione forzata debba avvenire secondo le forme ordinarie (e quindi davanti al giudice dell'esecuzione)». In conclusione, tutto ciò dimostra come «il tentativo di traslare lo strumento per l'attuazione dei cautelari al decreto ex art. 28 si muova su un terreno malfermo e si risolva in definitiva in un'operazione che oltrepassando i limiti dell'analogia» va oltre le competenze del giudice del lavoro.
Per i tre operai, invece, il fatto che il giudice Minio abbia dichiarato la propria incompetenza «non cambia nulla», hanno dichiarato i tre operai. E la Fiom non si ferma: «Nei prossimi giorni sarà presentato, così come indicato dalla sentenza, un atto di precetto per avviare l'esecuzione forzata dell'ordine di reintegro nei confronti della Sata di Melfi. Il giudice - sottolinea il sindacato non è entrato nel merito delle modalità con cui fare rispettare alla Fiat l'ordine di reintegro. Ma lo ha fatto esclusivamente per ragioni di natura processuale, riconducibili al fatto che la competenza non spetta al giudice del lavoro ma al giudice dell'esecuzione».