L'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legge 138/2011 - decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza 199 depositata venerdì 20 luglio - comporta una generale riflessione su quello che resta oggi della disciplina sui servizi pubblici locali e anche un ripensamento sulle modalità con cui si è proceduto finora. In primo luogo, resta in vita l'articolo 3-bis dello stesso decreto 138/2011, che attribuisce alle Regioni il compito di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. La norma non chiarisce quali siano questi servizi a rete. Però, il fatto che l'articolo 19, comma 1, del decreto legge 95/2012 sulla spending review riconosca come funzioni fondamentali dei Comuni «l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale» e «l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi» lascia pensare a una lettura non estensiva del concetto. Restano poi in vigore tutti i vincoli per le società in house: sulle assunzioni del personale, sugli acquisti di beni e servizi, in termini di futura estensione del patto di stabilità interno alle aziende con affidamento diretto. Si tratta di limitazioni già imposte dall'articolo 18 del decreto legge 112 del 2008 e in parte riproposte dall'articolo 3-bis del decreto 138/2011. Restano in vigore, inoltre, le discipline speciali di settore: per esempio, per rifiuti e trasporto pubblico locale la via maestra resta quella dell'affidamento mediante procedura di evidenza pubblica. Peraltro, alla luce delle continue bocciature di una normativa che si illude di regolamentare "tutti" i servizi pubblici locali, sarebbe opportuno ripensare l'approccio con cui, a partire dagli inizi degli anni 2000, si è cercato di affrontare il tema dei servizi a rilevanza economica. Si deve prendere atto che è irragionevole una normativa "universale" e occorre invece pensare a corrette regole di settore: il trasporto pubblico locale ha esigenze completamente diverse dal servizio idrico e da quello dei rifiuti. A partire da questa considerazione, occorre pensare a leggi che contengano idee e strategie industriali di comparto. Restino pure delle regole comuni, ma limitate all'essenziale: a modalità di composizione dei consigli di amministrazione, a incompatibilità e regolazione, al reclutamento del personale e all'acquisto di beni e servizi. Occorre chiarire le competenze di Stato, Regioni ed Enti locali. Non ci si spinga oltre nelle regole generali. E non solo perché occorre prendere atto di una sentenza della Corte costituzionale, ma soprattutto perché bisogna riconoscere l'astrattezza e la irrealizzabilità di norme che pretendono di regolamentare uniformemente settori che hanno caratteristiche e problematiche completamente diverse. Questo, fermo restando che l'obiettivo della liberalizzazione deve comunque essere perseguito. Ma senza forzature, non imponendo termini che non possono essere rispettati e avendo sempre a mente che, alla fine, a prevalere su tutto è sempre il principio di realtà.