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Data: 27/03/2007
Testata giornalistica: Il Sole 24ore Trasporti
Dal rimborso escluse le imprese «graziate» dalle norme regionali. Il commento dell'esperto tributario sui possibili scenari

Il principio siglato dalla Cassazione riguarda il corretto regime tributario applicabile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive dei contributi in conto esercizio erogati dalle Regioni alle aziende di trasporto pubblico locale, in base alla legge n. 151 del 1981. Questa ha istituito appunto una copertura finanziaria per gli investimenti e per l'esercizio dei Tpl, stabilendo che principi e procedure debbano essere fissati con apposite legge regionale. L'articolo 3 della legge n. 833 del 1986 ha poi espressamente previsto l'esclusione di tali entrate dalla tassazione ai fini delle imposte sui redditi (Irpeg e Ires). Dunque, nulla qaestio circa la non applicazione ai contributi in questione delle imposte sui redditi, restando invece il dubbio se a essi debba essere o meno applicata l'Irap.
Il nodo da sciogliere sta negli articoli 11 e 11-bis della legge istitutiva dell'Irap (Dlgs 446/1997): la Corte ha evidenziato che le due norme contengano i criteri per la determinazione della base imponibile Irap e sono concepite in un sistema di regole ed eccezioni. Ebbene: l'articolo 11-bis prevede che i componenti positivi e negativi abbiano lo stesso trattamento fiscale previsto ai fini delle imposte sui redditi (regola generale). Ma poi l'articolo 11 dispone testualmente che i contributi erogati a norma di legge concorrono «in ogni caso» alla formazione della base imponibile Irap, salvo che essi siano legati a costi che non sono ammessi in deduzione dal tributo regionale (eccezione), come ad esempio i costi per il personale.
In buona sostanza, la Cassazione ha concluso che, in generale, i contributi de quibus sono soggetti alla tassazione Irap, a meno che la legge istitutiva o altre norme speciali prevedano espressamente l'esclusione da tale imposta. Questo perchè la legge 833/1986 che esenta dalle imposte dirette i contributi in conto esercizio in parola, ha carattere eccezionale.
Altra fattispecie che secondo la Corte fa scattare l'esenzione da Irap è data nel caso in cui i contributi regionali sono destinati a coprire costi indeducibili dal tributo (ad esempio i costi del personale), ma secondo i giudici tale correlazione deve essere esplicitamente prevista dalla legge che regola il contributo stesso.
La decisione dei giudici di Cassazione ha un impatto certamente forte sui bilanci delle società di trasporto pubblico, in quanto quelle che hanno instaurato contro il Fisco apposito contenzioso avranno ora poche chances di far valere le proprie ragioni. L'unica via d'uscita era stata intravista nell'articolo 5, comma 3, della legge Finanziaria 2003, che è intervenuta a sancire appunto che tra i contributi rilevanti ai fini Irap rientrino anche quelli esclusi con apposita norma dalle imposte sui redditi, in quanto l'esclusione da Irap può avvenire solo con espressa previsione delle leggi istitutive del contributo o di altre previsioni a carattere speciale. Si sperava cioè che la norma avesse carattere innovativo e valesse dunque solo per il futuro, salvando le situazioni che si sono determinate dal 1999 sino alla suddetta Finanziaria. Ma la Cassazione ha ritenuto che la norma della Finanziaria 2003 è di tipo interpretativo ed esplica dunque gli effetti anche per il passato.
Quindi è possibile dire che le società di Tpl che hanno a oggi intrapreso la strada del contenzioso tributario avranno una qualche chances di vittoria solo se la legge della Regione di appartenenza abbia espressamente disposto l'esenzione Irap o se essa abbia previsto appositamente la parte del contributo destinato a coprire costi indeducibili dal tributo stesso.
In conclusione, occorre segnalare che con i cosiddetti contratti di servizio, ex articolo 18 del Dlgs 422/1997, tali problematiche dovrebbero automaticamente essere risolte. Infatti, tali contratti prevedono un rapporto diretto tra l'ente locale e l'azienda di Tpl, comportando che le somme che prima erano qualificate quali contributi pubblici, sono ora dei veri e propri corrispettivi, soggetti a Iva, imposte dirette e Irap.

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