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Recupero da 900 mln - Associazioni in allarme: «Subito una soluzione dal Governo» Dagli 800 ai 900 milioni di euro. A tanto ammonterebbe, in termine di oneri aggiuntivi, l'impatto della sentenza n. 4838 della Corte di cassazione, che ha dichiarato soggetti a Irap i contributi a copertura dei disavanzi di gestione. La stima, sulla quale orientativamente tutte le associazioni si dicono d'accordo e che tutte definiscono all'unanimità «una cifra tale da sconvolgere l'assetto economico del settore», è stata calcolala facendo riferimento tanto alle aziende che non hanno pagato, quanto a quelle che hanno versato con riserva, nel periodo compreso tra gli anni 1999-2002. Come nel caso della Sita Spa, l'azienda oggetto, con l'Agenzia delle entrate, del contenzioso che ha portato alla sentenza. Nel periodo precedente al 1999, infatti, l'Irap non era applicabile alle imprese di trasporto, mentre a partire dal 1999 iniziano i versamenti a titolo cautelativo (quelli, cioè, sui cui saranno chiesti i rimborsi). A partire dal 1° gennaio 2003, per effetto dell'articolo 5, comma 3, della legge 289/2002, si chiarisce invece l'obbligo di pagamento dell'Irap anche per le aziende Tpl. Una data e una normativa che fanno da spartiacque e alle quali si appigliano le associazioni, definendo illegittima una sentenza che «in contrasto con quanto stabilito dallo statuto del lavoratore, rende retroattiva una norma in materia tributaria». Due le strade indicate per far fronte a quello che Francesco Fortunato, direttore Anav, definisce un «pugno negli occhi»: una soluzione legislativa centrale; oppure una serie di interventi regionali, ossia l'emanazione, da parte delle Autonomie di norme di interpretazione autentica che vadano in senso contrario rispetto a quanto sentenziato dalla Cassazione. Anche se rimane aperto il nodo delle competenze regionali. Un summit sull'argomento è stato fissato per il 28 marzo. «Confidiamo - dicono da Asstra - che l'orientamento della Corte di cassazione non si appiattisca su questa sentenza e che le prossime decisioni vadano in senso contrario, tanto da poter portare la questione alle sezioni unite. Il contenzioso Agenzia delle entrate-Sita Spa nasce sulla base di un'istanza di rimborso di 7,740 miliardi di lire, relativa all'Irap 1999, presentata da quest'ultima. Secondo la Sita questa quota sarebbe dovuta rientrare perchè «versata in eccesso», in quanto derivante dal calcolo nell'imponibile dei contributi in conto esercizio concessi dalle Regioni sulla base della legge 151/1981 ed esclusi dai ricavi imponibili ai fini Irpeg, per espressa previsione dell'articolo 3 del Di 833/1986. Con la sentenza depositata il 1° marzo 2007 (che si gioca tutta sul profilo interpretativo degli articoli 11 e 11-bis della legge istitutiva dell'Irap - Dlgs 446/97 - e dell'articolo 5 della legge 289/2002 -Finanziaria 2003 -), la Corte chiarisce che tutti i contributi erogati a norma di legge, compresi quelli esclusi dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (ai sensi del Dl 833/1986) devono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile Irap. Salvo eccezioni specifiche stabilite per legge. Nessuno sconto, dunque, per le aziende del trasporto pubblico locale, beneficiarie dei contributi in conto esercizio concessi dalle Regioni sulla base della legge 151/1981 (legge quadro istitutiva di un fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi e per gli investimenti nel settore), nonostante la deroga concessa dall'articolo 3 del Dl 833/1986 («Misure urgenti per il settore dei trasporti locali») per il calcolo di questi contributi ai fini del calcolo della base imponibile Irpeg. Secondo i giudici, infatti, le previsioni contenute nel Dl n. 833 sono eccezionali e la loro fattispecie non può essere allargata. La questione si gioca tutta sulla corretta interpretazione degli articoli 11 e 11-bis del Dlgs 446/1997, che contengono un elenco di elementi ammessi in deduzione nel calcolo dell'Irap e, in particolare, per quanto riguarda la corretta individuazione delle cosiddette componenti «positive» e «negative», delle regole e delle eccezioni. Scorrendo il testo della sentenza è infatti evidente come la questione abbia spesso sollevato dubbi interpretativi, dovuti alla emanazione di numerose normative di aggiornamento. Riconoscendo la difficoltà di dare «una congruente ricostruzione esegetica del dettato normativo» e dopo una attenta disamina delle norme in questione (prima fra tutte la riforma introdotta con il Dlgs 506/1999), la Corte di cassazione arriva alla conclusione che «i contributi erogati alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale in forza della legge 151/1981, costituiscono ricavi» e sono dunque tassabili. I giudici definiscono dunque «eccezionale» la previsione contenuta nel Dl 833/1986. la norma, inoltre, deve essere considerata norma di «stretta interpretazione» e non può dunque essere estesa a una fattispecie diversa da quella dell'Irpeg. A sostegno delle proprie argomentazioni, i giudici chiamano in causa anche l'Ue sostenendo che un allargamento di tale fattispecie anche all'Irap avrebbe determinato una violazione della normativa europea in materia di concorrenza, perchè ascrivibile al regime degli aiuti di Stato. In questo senso, secondo i giudici, va anche la Finanziaria 2004 che ha istituito, presso il ministero delle infrastrutture, un apposito fondo «per il riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle aziende di Tpl a titolo di Irap, in relazione a contributi per i quali era prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi». Tale disposizione conferma, secondo la Corte di cassazione, «che il legislatore; aveva voluto chiarire in via definitiva che i contributi erogati alle imprese esercenti Tpl dovevano essere inclusi nel calcolo della base imponibile irap». Ma dall'Asstra fanno notare che questo Fondo non è mai stato istituito. |