Data: 27/07/2008
Settore:
Economia
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE, L'INPS RIVALUTA I LIVELLI DI REDDITO - Per l'Istat l'indice dei prezzi è aumentato solo dell'1,7% - Le nuove tabelle in vigore dal 1° luglio 2008 - Compila la domanda on line

Con la Circolare n. 69 del 4 luglio 2008 , l'Inps (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88 ha provveduto a rideterminare i livelli di reddito ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2006 e l'anno 2007 è risultata pari all’1,7%: sono pertanto stati rivalutati i livelli di reddito in vigore dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 e definiti gli importi mensili da applicare nel periodo 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009 alle diverse tipologie di nuclei familiari. Le nuove tabelle, in vigore pertanto dal 1° luglio 2008, saranno prese in esame fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per ottenere il pagamento dei nuovi assegni occorrerà inviare le domande al datore di lavoro attraverso l’apposito modulo (anf dip) predisposto dall’Inps. Importanti novità interesseranno i nuclei numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni). Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, si deve considerare il reddito prodotto nel 2007.

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