Data: 23/06/2011
Settore:
Dip. Diritti
INCENTIVI ALL'ESODO: ARRIVANO LE SENTENZE CHE DANNO RAGIONE ALLA CGIL - Rimborsate le imposte pagate in più. Migliaia i lavoratori interessati - Guarda il servizio - Rassegna stampa

15mila potrebbero essere i lavoratori coinvolti in Abruzzo, nella sola Pescara ne sono stati stimati 3600. A queste cifre ammontano i potenziali beneficiari di sgravi fiscali corrispondenti al 50% dell'Irpef sulla buonuscita anticipata più comunemente nota come incentivo all'esodo.
L'ufficio vertenze della Cgil, prendendo spunto dalla sentenza del 21 luglio 2005 da parte della Corte di Giustizia Europea, ha attivato le procedure per consentire agli aventi diritto di produrre apposita istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate per recuperare il 50% delle somme pagate.
Hanno diritto al rimborso i lavoratori di sesso maschile, che si trovano nelle seguenti condizioni:
- al momento dell'esodo avevano l'età anagrafica compresa tra 50 e 54 anni (fino al giorno precedente al compimento del 55° anno);
- hanno ricevuto le somme a titolo di incentivo all'esodo nel periodo di vigenza della norma agevolativa, cioè dal 1998 fino al 3 luglio 2006 fatte salvo le situazioni transitorie.

Si tratta sostanzialmente di un diritto cui erano stati esclusi lavoratori di sesso maschile. Una storia di discriminazione di genere, stavolta al contrario, come pure ha sentenziato tre anni fa l'Unione europea. «Stiamo seguendo attualmente un centinaio di casi - spiega Daniela Liguori, responsabile ufficio vertenze Cgil -, ma tra i lavoratori di aziende private dei trasporti, Poste, banche, Telecom, Rai, Enel, che, dopo accordo sindacale, erano usciti con incentivo all'esodo tra il 1998 e il 2006 potrebbero prefigurarsi tanti potenziali aventi diritto». Il recupero fiscale è conteggiato in 10mila euro medi a testa. «La finanziaria del 1998 aveva introdotto lo sgravio del 50% dell'Irpef pagata sulle somme percepite a titolo di incentivo all'esodo: per le donne da 50 anni e per gli uomini da 55 anni precisa Liguori -, con un'evidente disparità, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia europea accogliendo i ricorsi con sentenza del 16 gennaio 2008, che l'Italia è stata costretta a recepire. Allora l'Agenzia delle Entrate aveva disposto una circolare in cui ordinava ai territori di pagare il dovuto a chi ne aveva fatto domanda. All'epoca nessuno». E arriva l'intoppo: le domande di rimborso si potevano fare entro 48 mesi, ossia entro 3 anni dall'accordo sindacale, pena la prescrizione. Così erano evidentemente fuori coloro che avevano avuto l'incentivo all'esodo prima del 2004. La Cgil di Pescara trova la strada per battersi, a colpi di vertenze. «Sosteniamo che i 48 mesi debbano ricorrere non da quando si è percepito l'incentivo, ma dalla sentenza della Corte europea, ossia dal 16 gennaio 2008 - dice Liguori -, quindi i termini per presentare le domande scadrebbero il 16 gennaio del 2012». Su questo cardine sono puntellati i ricorsi della Cgil davanti le commissioni tributarie provinciali, alcuni dei quali vinti in primo grado. «In provincia di Pescara, in primo grado, avevamo perso i primi due ricorsi, ma poi è cambiato l'orientamento e abbiamo vinto i 12 successivi - spiega ancora Liguori -, ora siamo in attesa delle sentenze in appello». Perché l'Agenzia dell'Entrata va avanti; ma neppure la Cgil molla. «Siamo pronti ad arrivare fino in Cassazione, affiancati dalla consulta nazionale della Cgil avverte Liguori -; giuridicamente i lavoratori hanno ragione; non sarebbe giusto togliere un diritto ai più deboli solo perchè a livello nazionale i recuperi comporterebbero un esborso notevole». «Non si possono barattare i diritti dei lavoratori in nome della finanza pubblica, si pensi invece a tassare rendite e grandi patrimoni», dice Emilia Di Nicola, Cgil. Ma chi, cosa e come fare per la vertenza? «Possono farla gli uomini che hanno avuto inventivi all'esodo in un'eta compresa tra i 50 e i 55 anni nel periodo dal primo gennaio 1998 al 3 luglio 2006 o anche successivamente ma con accordo sindacale siglato entro tale data û precisa Liguori -; la documentazione necessaria da presentare all'ufficio vertenza è la busta paga con cui è stato erogato l'incentivo».

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