Data: 19/03/2012
Settore:
Previdenza
PENSIONI, L'INPS CONFERMA: «LE NUOVE DISPOSISIZIONI SI APPLICANO ANCHE AI FERROVIERI» - Dal 1° gennaio 2012 abrogati i precedenti limiti di età previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia per il personale“viaggiante” e di “macchina”- Preleva la circolare Inps n. 35 - L'avviso comune inoltrato sugli autoferrotranvieri - La nota unitaria sulle modifiche pensionistiche dei ferrovieri

L'Inps con la circolare n. 35/2012, ha chiarito la posizione dell'Istituto Previdenziale rispetto alle nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici previste dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Nell'approfondita e dettagliata nota dell'Inps sono state definite e disciplinate anche alcune situazioni particolari che interessano il variegato mondo dei trasporti.

LE PRINCIPALI NOVITA’ SULLE PENSIONI INTRODOTTE CON LA LEGGE 214/11

ANCHE I FERROVIERI SARANNO ASSOGGETTATI ALLE NUOVE DISPOSIZIONI - A pag.16 della Circolare n. 35/2012 (art. 11.4), L'Inps chiarisce che le nuove disposizioni relative all’accesso alle prestazioni pensionistiche si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale Ferrovie. Pertanto, prosegue l'Istituto previdenziale - a decorrere dal 1° gennaio 2012, i precedenti limiti di età previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, differenziati in relazione all’attività svolta (58, 60 o 62 per il personale “viaggiante” e di “macchina”; 65 o 66 per il restante personale), sono sostituiti dal requisito anagrafico unico di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne con la graduale elevazione fino a 66 anni (art. 24, comma 6). I predetti nuovi requisiti devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita previsti dal 2013 per la generalità dei lavoratori. Ne consegue che, in virtù dell’elevazione del limite di età, non trovano più applicazione, dal 1° gennaio 2012, gli aumenti di valutazione del servizio ferroviario previsti per quelle qualifiche che conseguivano il diritto alla pensione di vecchiaia a 58 o 60 anni. L’anzianità contributiva minima necessaria, in presenza del requisito anagrafico, è pari a 20 anni (art. 24, comma 7). Nei confronti degli iscritti al Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie Italiane S.p.A. e al Fondo di quiescenza Poste trova, inoltre, applicazione l’articolo 6 del decreto legge 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, che ha abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l’istituto della pensione privilegiata.

GLI ULTIMI FORTUNATI BENEFICIARI DEI VECCHI REQUISITI - Gli ultimi fortunati lavoratori dipendenti che potranno beneficiare dei vecchi requisiti di accesso e decorrenze, saranno coloro che, sostanzialmente. hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011. Per fare un esempio concreto, i lavoratori che possono vantare 40 anni di contributi entro il 2011, potranno beneficiare delle vecchie finestre mobili che prevedono la decorrenza della pensione tredici mesi dopo rispetto al requisito maturato (ad es. gen-11-->feb-12; feb-11-->mar-12 …..dic-11-->gen-13). Stessa considerazione e stessa decorrenza pensionistica interesserà coloro che hanno maturato il requisito previsto per le pensioni di vecchiaia sempre entro il limite del 31/12/2011.

CAMBIA IL SISTEMA DI CALCOLO: DAL 1° GENNAIO 2012 CONTRIBUTIVO PER TUTTI - La quota di pensione, a partire dal 1° gennaio 2012, sarà calcolata, per tutti, con il sistema contributivo, ovvero sulla base degli effettivi contributi previdenziali effettivamente versati. Pertanto il cosiddetto sistema misto, applicato, fino al 31.12.2011, solo a coloro che al 31 dicembre 1995 potevano disporre di un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, viene esteso anche agli appartenenti del sistema retributivo ai quali, conseguentemente, verrà conservato tale metodologia di calcolo limitatamente al 31.12 dello scorso anno per poi passare dal 1° gennaio 2012 , come tutti gli altri, al sistema contributivo.

NUOVI REQUISITI DI ACCESSO PER COLORO CHE MATURANO IL DIRITTO A PENSIONE DAL 1° GENNAIO 2012 - Come detto in precedenza, le vecchie regole troveranno applicazione solo per coloro che hanno maturato il diritto ovvero il requisito anagrafico e/o contributivo entro il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che matureranno il diritto a pensione dal 1° gennaio 2012 ci saranno nuove e più penalizzanti regole che prevedono sostanzialmente l’abolizione delle pensioni di anzianità e l’introduzione di nuovi requisiti di accesso. Resteranno in piedi le sole pensioni di vecchiaia per raggiungere le quali occorrerà lavorare di più. A questa tipologia di pensione, si affiancheranno le cosiddette pensioni anticipate che, in determinate circostante consentiranno di anticipare il collocamento in quiescenza rispetto al requisito anagrafico (vecchiaia) ma con una sensibile riduzione e penalizzazione sull’importo della propria pensione.

PERSONALE VIAGGIANTE (EX FONDO AUTOFERROTRANVIERI) E TITOLI ABILITANTI - Salvo ulteriori sorprese e ravvedimenti da parte del Governo, per il personale viaggiante (ex fondo autoferrotranvieri) continua a trovare applicazione la vecchia normativa legata al possesso del cosiddetto titolo abilitante (patente di guida alla conduzione di autobus), oggetto peraltro, di uno specifico chiarimento da parte dell'Inps con il messaggio n. 5891 del 08/03/2011. La nota in questione, infatti, avente per oggetto la decorrenza delle pensioni di vecchiaia dei lavoratori iscritti al soppresso fondo autoferrotranvieri, ha chiarito che, per il solo personale viaggiante a cui venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento limite di età, continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n.247 del 2007. Ciò significa che il personale viaggiante di sesso maschile che, al compimento del 60° anno di età e, sarà in grado di produrre idonea documentazione attestante la perdita del titolo abilitante, potrà utilizzare le seguenti finestre di accesso previste per il pensionamento di vecchiaia:

Compimento 60° anno---Data decorrenza pensione
Entro il 31 marzo------>1° luglio stesso anno
Entro il 30 giugno------>1° ottobre stesso anno
Entro il 30 settembre-->1° gennaio anno successivo
Entro il 31 dicembre--->1° aprile anno successivo

Il personale viaggiante di sesso femminile, maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia, al compimento del 55° anno di età, ma contrariamente ai colleghi di sesso maschile, le donne conducenti di autobus saranno assoggettate ai fini pensionistici, alle regole e alle decorrenze previste dalle cosiddette finestre mobili, con un'attesa di 12 mesi rispetto alla data in cui si compiono i 55 anni di età (ad es. gen-12-->feb-13; feb-12-->mar-13 …..dic-12-->gen-14). Anche per le donne conducenti vale l'obbligo di produrre idonea documentazione attestante la perdita del titolo abilitante (patente di guida alla conduzione di autobus).

GLI AUTOFERROTRANVIERI E LA BEFFA DEI LAVORI USURANTI - La manovra Monti prevede che gli addetti ai lavori usuranti dal 2012 matureranno il diritto alla pensione con la quota 96 (età minima 60 anni), mentre dal 2013 con la quota 97 (età minima 61 anni). Per poter beneficiare del trattamento pensionistico dovranno attendere l’apertura della finestra mobile, trascorsi 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti. Il diritto alla pensione per questi lavoratori è subordinato allo svolgimento di una o più attività lavorative usuranti per almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti: negli ultimi dieci di attività lavorativa per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017 e per almeno la metà della vita lavorativa per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Con l'innalzamento dei requisti previsti per le attività lavorative cosiddette usuranti, come nel caso della conduzione di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, diventa sostanzialmente inutile per un autoferrotranviere ricorrere a tale beneficio, dal momento che a 60 anni e pochi mesi può comunque accedere alla pensioni di vecchiaia in conseguenza della perdita del titolo abilitante

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