Data: 05/06/2007
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MARITTIMI, DEFINITA LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Priamo sarà il fondo negoziale dei lavoratori del comparto marittimo. Il comunicato unitario - Come compilare il mod. TFR1 - Le slides della Filt Cgil Abruzzo (11 Mb)

Presso la sede di Confitarma, è stato sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni datoriali l’accordo che individua il Fondo di Previdenza Complementare per i lavoratori del comparto marittimo. Il Fondo individuato è il Fondo Priamo, costituito per il Settore Autoferrotranviari ed oggi pertanto, allargato anche al settore marittimo. Con questo accordo che giunge a poco meno di un mese dalla scadenza del 30 giugno fissata per decidere la destinazione del trattamento di fine rapporto,  si da seguito al contenuto della piattaforma contrattuale che prevedeva l'istituzione nel settore  di un Fondo di Previdenza Complementare


I contenuti principali dell’accordo prevedono:
Con riferimento ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente alla data del 28 aprile 1993, è prevista, in caso di adesione alla previdenza complementare, l’integrale destinazione al Fondo di previdenza complementare del TFR maturando.
La possibilità di adesione da parte delle diverse tipologie di lavoratori, ivi compresi TP e stagionali con almeno 3 mesi complessivi di imbarco nel corso dell’anno solare (come da circolare INPS);
Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, il conferimento del TFR maturando è fissato ad una percentuale pari al 2,28% degli elementi della retribuzione, utili ai fini del calcolo del TFR, per 12 mensilità annue;
Qualora il lavoratori, a prescindere dalla data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, decida di versare, oltre al TFR maturano, un contributo mensile pari all’1% del minimo contrattuale conglobato (paga base + contingenza + EDR) e degli eventuali scatti di anzianità, per 12 mensilità all’anno, l’azienda verserà sulla posizione individuale del lavoratore, per 12 mensilità annue, un contributo mensile di pari importo;
Resta ferma la facoltà per il lavoratori di versare al medesimo Fondo un contributo aggiuntivo esclusivamente a proprio carico;
L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto esclusivamente nei confronti dei lavoratori che aderiscono al Fondo Priamo. Pertanto, tale contributo non sarà dovuto,m né riconvertirà in alcun trattamento sostitutivo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, a causa della mancata adesione, non conseguano la qualifica di Socio del fondo in parola, ovvero la perdano successivamente;
Per quanto riguarda il personale amministrativo delle Società che applicano il CCNL sottoscritto da Confitarma e Fedarlinea con le OO.SS.LL. firmatarie del presente accordo, possono aderire tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato di durata pari almeno a tre mesi;
In base a quanto previsto dalla Nota informativa di Priamo, le spese di adesione al fondo sono attualmente le seguenti: spese di adesione, pari a 10,32 euro, di cui 5,16 euro a carico del socio e 5,16 euro a carico del datore di lavoro, da versare in un’unica soluzione; quota associativa mensile pari a 1,50 euro a carico del socio; costo annuale indirettamente a carico dell’aderente in funzione della scelta di comparto.

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