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Pescara, 23/04/2024
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Data: 19/01/2016
Testata giornalistica: La Repubblica
Canone Rai, addio bollettini: ecco chi deve pagare con la bolletta elettrica. A luglio arriveranno i primi addebiti, insieme alla fornitura di energia: 70 euro, poi altri 30 euro spalmati nei mesi successivi

Si paga laddove si hanno residenza anagrafica e intestazione delle bollette, sono salve le seconde case. Ecco le risposte della Rai ai nostri quesiti

La bolletta elettrica di luglio sarà aggravata di 70 euro di costo legato al Canone della Rai. Sarà la prima tranche di pagamento del balzello, che la Stabilità ha fissato in 100 euro per il 2016, rispetto ai 113,5 euro precedenti, con l'addebito inserito nella fornitura elettrica. Nelle bollette successive, a partire da agosto, si spalmeranno i restanti 30 euro per saldare il dovuto di quest'anno. Dal 2017, poi, scatterà la versione definitiva: il canone sarà spalmato su 10 rate da 10 euro l'una.

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La novità principale sul Canone riguarda proprio il conto totale e il modo di pagamento: nessuno, in questi giorni, si deve aspettare il tradizionale bollettino. La Stabilità innova nell'introdurre un "criterio di presunzione" del possesso degli apparecchi Tv: la presenza di un contratto di fornitura dell'energia. Si paga, in sostanza, laddove c'è la residenza anagrafica unita alla bolletta elettrica, condizioni che fanno scattare la presunzione che lì si guardi il televisore. A pagare sono soltanto le prime case. Non mancano, comunque, i casi particolari e alcuni dettagli da sistemare, anche attraverso ulteriori disposizioni dell'Agenzia delle Entrate. Ecco, nel frattempo, le risposte fornite dalla Rai ad alcuni quesiti.
Il canone da 100 euro è stato diviso in rate mensili. Perché, visto che le bollette sono generalmente bimestrali?
Il riferimento alle rate mensili contenuto nella norma serve unicamente a consentire la determinazione dell'importo da addebitare nella fattura elettrica, che deve per l'appunto essere calcolato come somma delle rate mensili scadute anteriormente alla scadenza della fattura stessa. Ad esempio, se la fattura fosse trimestrale, le rate da addebitare sarebbero tre.
Qual è l'elenco di apparecchi, il cui possesso genera l'obbligo di versamento del canone?
Sotto questo profilo la normativa non è cambiata. Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per "apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni" ai fini dell'insorgere dell'obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938). In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall'antenna radiotelevisiva.
Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, se consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore - come tipicamente un televisore - rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).

Riportiamo di seguito la tabella dove si elencano gli apparecchi atti ed adattabili, soggetti al pagamento del canone TV e gli apparecchi che non lo sono in quanto né atti né adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo (il riferimento agli apparecchi radiofonici è naturalmente limitato agli abbonamenti speciali).

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