Data: 12/10/2006
Testata giornalistica: Il Sole 24ore Trasporti
Sub-affidamenti. Gara viziata, Actv paga. Sentenza del Consiglio di Stato sull'asta per il servizio urbano di Mestre

Dovrà risarcire con 175mila euro l'Ati che aveva perso per tre punti

L'Atcv Spa di Venezia, la l'ex municipalizzata alla quale saranno demandate le gare per l"affidamento del Tpl in provincia, parte con il piede sbagliato, perdendo un contenzioso da 175mila euro, quasi trecentocinquanta milioni delle vecchie lire. La notizia, passata sotto traccia, si riferisce a una sentenza depositata il 14 settembre scorso dal Consiglio di Stato che ha condannato la società a risarcire l'associazione temporanea di imprese tra Eac Srl (capogruppo) e Viaggi di Maio Snc.
In giudizio erano stati citati anche la Provincia e il Comune di Venezia, oltre all'Ati La Linea Spa, quest'ultima aggiudicataria della gara per il servizio urbano di Mestre, primo lotto, periodo dal 16 giugno 2002 al 31 dicembre 2003.
Bocche cucite dalla sede dell'Atcv per una decisione certamente dura da digerire che diventa un monito in vista delle prossime procedure a evidenza pubblica. La vicenda giudiziaria è durata più di tre anni, passando prima dal Tar Veneto che aveva respinto l'istanza, poi al Consiglio di Stato il quale aveva rimesso gli atti alla Corte di giustizia della Comunità europea. I giudici del Lussemburgo si erano espressi il 24 novembre 2005, evidenziando gli errori procedurali commessi dall'Atcv Spa. Dal Lussemburgo il carteggio era tornato in Italia, davanti ai giudici della Quarta sezione di Palazzo Spada che hanno preso atto dell'orientamento comunitario, accolto il ricorso dell'impresa e calcolato il danno da perdita di chance che Atcv Spa dovrà ora corrispondere all'Ati Eac Srl - Di Maio Snc. Di fronte a una richiesta di 1,148 milioni di euro, formalizzata attraverso una consulenza tecnica di parte, si è arrivati a una valutazione «unitaria ed equitativa» di 150mila euro, oltre spese di partecipazione alla gara pari a 5mila euro e oneri processuali per altri 20mila.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente «l'elemento soggettivo della colpa da parte dell'amministrazione» e non invocabile «alcuna ragione scriminante. Questo passaggio della sentenza n. 5323 farà certamente riflettere e lascia anche spazio a delle responsabilità, relativamente ai soldi (pubblici) che dovranno essere versati all'azienda vincitrice del contenzioso.
Al termine della gara d'appalto, aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (lo stesso che deve essere utilizzato in tutte le gare di Tpl), l'Ati vincitrice aveva conseguito un punteggio di 86,53, mentre alla seconda classificata erano stati concessi 83,50 punti. Fino a 25 punti dei 100 a disposizione, venivano conteggiati in base alle modalità organizzative e alle strutture di supporto utilizzate delle aziende a «insindacabile giudizio di Atcv Spa». Così la Commissione prima di procedere all'apertura dei plichi, preso atto delle ditte invitate e di quelle che avevano presentato offerte nei termini, stabiliva i sottoparametri che consentivano di assegnare i 25 punti (numero conducenti e addetti, possesso di sedi di proprietà in provincia di Venezia, modalità di controllo del servizio).
La Corte europea e il Consiglio di Stato hanno stabilito che quella suddivisione doveva essere fatta nella fase iniziale, quella di pubblicazione del bando e del disciplinare di gara. Ma la gara di Mestre non poteva più essere annullata ed è scattato il risarcimento-danni. Salatissimo.

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