Data: 16/11/2006
Testata giornalistica: Il Sole 24ore Trasporti
«Tpl, la licenza ministeriale è cedibile e monetizzabile» Consiglio di Stato: I giudici «smentiscono» il ricorso sollevato dal dicastero dei Trasporti

La concessione ministeriale per il servizio di trasporto pubblico può essere venduta e monetizzata. Un'affermazione certamente rilevante, pronunciata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5-4 13 depositata il 18 settembre scorso (sesta sezione, presidente Schinaia, estensore Barra Caracciolo), respingendo il ricorso del ministero dei Trasporti che viene smentito su un punto fondamentale. Secondo l'Avvocatura dello Stato il passaggio di tilolarità della concessione è una semplice traslazione, assoggettata al placet del Ministero, quindi non «forma oggetto di una valutazione economica», perchè «non è un bene aziendale».
Di avviso diametralmente opposto il Tar Veneto (sentenza 1505/2000) e il Consiglio di Stato che ha accolto la tesi dell'Azienda provinciale trasporti (Apt) di Verona, la quale aveva acquisito il complesso aziendale della Sav e reclamava la corresponsione dei contributi di esercizio maturati dall'impresa cedente. Il principio asserito con forza dai giudici amministrativi di Palazzo Spada ha un peso enorme e assume una portata determinante anche per il futuro. La concessione viene messa alla stregua di una qualsiasi immobilizzazione «immateriale» nelle disponibilità della ditta, una sub-specie di avviamento-, la descrivono i giudici, che può essere quantificata e rivenduta a terzi.
«E' l'oggetto lecito della cessione, a prescindere dalla sua natura traslativa o costitutiva»,spiega la decisione depositata nelle scorse settimane, ma ancora inedita per certi versi. Nel contratto di passaggio va comunque prevista «una particolare ipotesi di nullità. per il caso in cui si sia proceduti al perfezionamento dell'atto di cessione senza la preventiva approvazione del concedente, cioè il Ministero».
Compratore e acquirente, nel contratto di passaggio, possono quindi fissare un ammontare anche per la concessione, come avviene per gli automezzi, le attrezzature e gli altri «beni» da trasferire.
L'unica accortezza è quella di condizionare la vendita al nullaosta dell' ente.
Nelle motivazioni,il Consiglio di Stato si spinge oltre: «ln astratto è possibile che la concessione, previa approvazione sia ceduta anche a prescindere dalla integrale cessione dell'azienda, potendo configurarsi il caso di un'impresa che abbia un oggetto più ampio dell'esercizio del servizio di autolinea e che pertanto continui la sua attività, pur rinunciando alla titolarità della concessione". In sostanza, il Ministero riteneva vendibile la titolarità dell'azienda, escludendo il nuovo proprietario dal diritto al contributo d'esercizio anche per i periodi precedenti e riteneva «giuridicamente assurda» l'interpretazione del Tar che riteneva possibile il trasferimento della concessione in alcuni casi a titolo oneroso e in altri a titolo gratuito.
La tesi del Tar è stata ritenuta corretta dal Consiglio di Stato che ha rigettato l'appello proposto dal Ministero, ribadendo che «contrariamente a quanto dedotto dall'Amministrazionela concessione rilasciata per l'esercizio di autolinea costituisce un bene aziendale per l'impresa concessionaria e che lo stesso, pur assoggetto a un concorrente regime pubblicistico quanto alla sua possibilità di trasferimento, sia suscettibile di cessione sia a titolo oneroso che gratuito, con una considerazione separata dal restante complesso dei beni aziendali».

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