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L'Anav non ci sta. L'associazione nazionale dell'autotrasporto viaggiatori, sezione Abruzzo, contesta il progetto di legge regionale in materia di "Criteri per la determinazione dei costi chilometrici standard delle aziende di trasporto pubblico locale", approvato con delibera di giunta regionale il 25 settembre 2006. La contrarietà alla legge nasce dal fatto che gli industriali abruzzesi del settore non accettano che si estenda in maniera retroattiva l'ambito di applicazione delle procedure e dei criteri della Regione Abruzzo. "Detta previsione - scrive il presidente Anav Abruzzo Sandro Cbiacchiaretta in una lettera aperta al presidente dell'esecutivo Ottaviano Del Turco, al presidente del consiglio Marino Rosselli, all'assessore regionale ai Trasporti Tommaso Ginoble e ai consiglieri capigruppo -si pone, infatti, in palese contrasto con il principio generale del nostro ordinamento giuridico contenuto nell'art. 11 delle disposizioni preliminari al vigente codice civile che sancisce il divieto per la legge regionale carattere vincolante. E' ben noto che ai sensi del novellato art. 117 della Costituzione le leggi regionali, anche in materia di competenza c.d. residuale, debbano comunque rispettare i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico ed i vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario. Ne consegue la manifesta incostituzionalità della pretesa di applicare alle obbligazioni assunte dalla Regione nuove procedure e criteri di determinazione dei costi standard consuntivi in relazione ad annualità trascorse". In più, la lettera aperta dell'Anav Abruzzo denuncia una certa amministrazione di parte degli uffici regionali di riferimento. Difatti, scrive Chiacchiaretta, si può ipotizzare che una siffatta legge sia in realtà difetta unicamente a salvaguardare la posizione di alcuni dirigenti della Regione Abruzzo, penalizzando nel contempo alcune aziende private esercenti il t.p.l. e per l'esattezza quelle che hanno ritenuto di non aderire alla proposta transattiva formulata dall'esecutivo regionale con delibera n. 1091 del 2003. "Tali aziende hanno infatti avuto l'adire - precisa il presidente Anav Abruzzo - di non sottostare al diktat per cui, pur di vedersi erogare le some che la Giunta regionale aveva con il predetto atto riconosciuto di loro spettanza a titolo di conguagli sui contributi di esercizio per gli anni 1987-2003, esse dovevano previamente sottoscrivere un atto di transazione con il quale rinunciavano genericamente ad ogni contenzioso presente e futuro con la Regione e con gli altri enti concedenti. Occorre precisare che le medesime aziende sono state da tempo costrette a rivolgersi alla competenza dell'autorità giudiziaria per ottenere la tutela dei propri diritti indebitamente compressi dalla prolungata inerzia degli uffici regionali e vedersi corrispondere i conguagli si contributi di esercizio relativi alle annualità 1987-2002". Per Chiacchiaretta, infine, non sembra azzardato ipotizzare che l'unico scopo del testo legislativo predisposto dalla Giunta regionale sia coprire con l'ombrello di una legge retroattiva l'operato, o meglio l'inerzia, dei dirigenti regionali direttamente responsabili, neutralizzando le iniziative giudiziarie poste in essere dalle aziende ed i conseguenti atti emanati nel 2004 dal commissario ad acta la cui piena legittimità ed efficacia non può ormai essere messa più in discussione avendo superato indenni il vaglio di entrambi i gradi della giustizia amministrativa. |