Data: 07/03/2007
Testata giornalistica: Il Sole 24 ore.com
Trasporti locali, Irap allargata. La Cassazione: contributi regionali nell'imponibile

Tutti i contributi erogati in base a disposizioni legislative devono essere considerati per il calcolo della base imponi-bile dell'Irap, anche se esclusi dalla tassazione ai fini delle imposte sui redditi. A meno che, ovviamente, le relative leggi istitutive ne prevedano espressamente l'esenzione. E' questo in estrema sintesi il principio siglato dalla Cassazione con la sentenza n. 4838 del 1° marzo 2007 (con un orientamento già anticipato dal Sole-24 Ore del 9 febbraio scorso).
La questione esaminata dalla Corte riguarda la corretta interpretazione degli articoli 11 e 11-bis della legge istitutiva dell'Irap (Dlgs 446/97). La Cassazione offre una attenta esegesi delle norme in questione e, soprattutto, delle varie modifiche, integrazioni e razionalizzazioni subite dall'istituzione dell'imposta sino a oggi.
L'articolo 3, comma 1, del Dl 833/86 prevede che i contributi ex legge 151/81 (che erano oggetto della sentenza) non costituiscono componenti positive di reddito. Inoltre, l'articolo 11-bis del decreto Irap dispone che per la determinazione della base imponibile occorre tenere presente le variazioni in aumento e in diminuzione rilevanti ai fini dei tributi diretti. Ma secondo il supremo Collegio questo non vuol dire che i menzionati contributi regionali alle aziende di trasporto pubblico locale non debbano scontare l'Irap. E questo perchè vi sarebbe secondo la Cassazione un dato normativo ben più marcato, contenuto nell'articolo 11, comma 3, ultimo periodo, del decreto Irap ove è scritto che "in ogni caso" sono tassabili, tra gli altri, i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione.
Dunque, la tassabilità dei contributi de quibus è la regola e l'esclusione degli stessi sarebbe, eventualmente, una eccezione, che come tale deve essere espressamente prevista. E la legge 151/81 che detassa i contributi in questione rispetto alle imposte sui redditi, non può assumersi come norma eccezionale applicabile anche per l'Irap, poichè una interpretazione estensiva non è ammessa per le agevolazioni fiscali.
Infine, nella pronuncia si fa notare che è intervenuto l'articolo 5, comma 3, della legge 289/2002, norma che secondo la Corte ha carattere interpretative (ma buona parte della dottrina non la pensa così), sancendo che tra i contributi rilevanti ai fini Irap rientrino anche quelli esclusi con apposita norma dalle imposte sui redditi, in quanto l'esclusione da Irap può avvenire solo con espressa previsione delle leggi istitutive del contributo o di altre previsioni a carattere speciale.
Infine, è stata bocciata anche la prospettiva di esclusione dall'imposta per quella parte del contributo correlato a componenti negative non ammesse in deduzione ai fini dell'Irap (ad esempio le spese del personale, per buona parte coperte proprio grazie a tali contributi), in quanto tale correlazione deve risultare dalla legge regionale istitutiva del contributo.

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