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Non saranno le leggi regionali a salvare le aziende di Tpl dalla restituzione dei contributi Irap non versati tra gli anni 1999-2003, per un importo calcolato in 900 milioni. Tra le principali Autonomie interpellate da «Trasporti» (Campania, Emilia Romagna. Lazio, Lombardia. Piemonte, Puglia. Toscana. Veneto). soltanto il Veneto, infatti. ha emanato una norma regionale che prevede espressamente l'esenzione di questi contributi. La questione affonda le radici nella sentenza della Corte di Cassazione n. 4838, che impone il conteggio di tutti i contributi erogati a norma di legge nel calcolo per la determinazione della base imponibile Irap, compresi quelli concessi dalle Regioni con la legge 151/1981 per coprire i disavanzi di bilancio (si veda il numero 5/2007 di «Trasporti»). Nella sentenza i giudici definiscono «eccezionale» la portata della legge 833/1986, che esclude i contributi concessi al Tpl dal calcolo dell'imponibile Irpeg e definisce «interpretativo» il carattere della -Finanziaria 2003, che impone il pagamento dell'Irap anche al Tpl e che, pertanto, si applica anche agli anni pregressi a partire dal 1999. L'unica fattispecie che. secondo i giudici, fa scattare l'esenzione da Irap, è data nel caso in cui i contributi regionali siano destinati a coprire costi indeducibili dal tributo (ad esempio i costi del personale), ma secondo i giudici tale correlazione deve essere esplicitamente prevista dalla legge regionale che regola il contributo stesso. E' il caso del Veneto che, con l'articolo 32-bis della legge regionale n. 25 del 30 ottobre 1998, ha stabilito che i contributi erogati a ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale «sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dai contratti di lavoro del personale dipendente, in quota percentuale pari all'incidenza del costo del personale dipendente sul totale dei costi aziendali imputabili ai servizi di trasporto pubblico locale, risultante dal bilancio consuntivo aziendale». «All'epoca - spiega Maria Teresa Secli, della Regione Veneto - le aziende di Tpl ritenevano che i contributi di esercizio concessi dalle Regioni sulla base della legge 151/1981 non rientrassero tra i contributi imponibili Irap previsti dall'articolo 11 del Dlgs 446/199. secondo cui «i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sull'attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione». A seguito di una riunione tra le Autonomie e il ministero delle Finanze «fu chiarito da quest'ultimo che solo una esplicita destinazione del contributo d'esercizio normata con legge poteva esentare in parte il contributo dalla imposizione Irap. Da qui l'opportunità di formulare una apposita norma interpretativa regionale sulla destinazione dei contributi regionali ex fondo regionale trasporti». Ma a quanto pare, il Veneto è stata l'unica regione ad aver percorso questa strada, Al momento, infatti, nessun'altra legge regionale presenta un siffatto impianto. La spada di Damocle dei rimborsi Irap, pende, dunque. su tutte le regioni. A partire dalla Puglia. dove Felice Decemvirale, il dirigente di settore, ribadisce che la norma regionale che disciplina il Tpl (Lr 18/2002) non prevede alcun tipo di sconto. Stessa sorte per la Lombardia, dove la dirigente di settore, Lucia Marselia, ammette che i contratti di servizio sono entrati a regime solo dal 2004. «Negli anni tra il 1999 e il 2003 le aziende non hanno versato l'Irap o hanno pagato con riserva». In Campania Domenico Mazzamurro, direttore generale dell'Acam (Agenzia campana per la mobilità), stila un bilancio per le aziende della sua regione: «Se la sentenza detterà giurisprudenza, dovranno restituire oneri aggiuntivi per 80 milioni». Preoccupato anche Saverio Montella. della Regione Toscana, il quale si dice certo che «nessuna azienda toscana rivedrà i contributi Irap versati tra il 1999 e il 2003». In Toscana, infatti, a fronte dei dubbi interpretativi sollevati dal Dlgs 446/1997, la maggior parte delle aziende ha pagato «con riserva», come nel caso della Sita, l'azienda che, aprendo il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, ha portato alla sentenza. Situazione analoga per l'Emilia Romagna. C'è poi il filone dei contratti di servizio ex articolo 18 del Dlgs 422/1997, con cui tali problematiche dovrebbero essere automaticamente risolte. Tali contratti prevedono infatti un rapporto diretto tra l'ente locale e l'azienda di Tpl, comportando che le somme che prima erano qualificate quali contributi pubblici, siano diventati dei veri e propri corrispettivi, soggetti a Iva, imposte dirette e Irap. E' il caso di Lazio e Piemonte. Nella prima regione Maurizio Averardi, dirigente dell'area trasporto pubblico locale, garantisce che i contratti di servizio sono partiti a regime dal 1° gennaio 1999- «Stessa situazione - racconta Lorenzo Marchisio, dirigente del settore Tpl della Regione -in Piemonte». |