Data: 17/04/2008
Testata giornalistica: Filt mobilit
CCNL unico, regole uniche sullo sciopero. Le Segreterie Nazionali hanno presentato i loro orientamenti di massima alla Commissione di Garanzia

A seguito della richiesta sindacale del 13 marzo, la Commissione di Garanzia L. 146/1990 ha incontrato il 3 aprile scorso le Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Orsa Trasporti, Faisa, Fast.

Nel corso dell'incontro, le Segreterie Nazionali hanno illustrato , in termini generali, gli obiettivi e i contenuti della piattaforma per la definizione della nuova area contrattuale unica del trasporto locale, ferroviario e servizi e la conseguente necessità di definire una corrispondente disciplina unica per l'esercizio del diritto di sciopero.
Le Segreterie Nazionali, inoltre, hanno confermato alla Commissione di Garanzia le loro forti preoccupazioni per il ritardo che si sta registrando nell'avvio del negoziato per la mancata convocazione da parte delle associazioni datoriali e, anzi, per le loro contraddittorie prese di posizione nel corso delle ultime settimane, soprattutto dopo la ricezione della piattaforma sindacale, nonostante l'impegno preliminare congiuntamente assunto dalle parti sociali il 21 novembre 2007 presso la Presidenza del Consiglio.

Preoccupazioni che, in assenza, a breve, di avvio del negoziato contrattuale, ribadiscono le informative del 18 e del 20 marzo del Sindacato alla Commissione con le quali, fin da allora, le Segreterie Nazionali hanno dichiarato formalmente attivate le procedure di raffreddamento che, come noto, sono obbligatorie in precedenza alla dichiarazione di sciopero.

A sua volta, la Commissione di Garanzia, nel prendere atto di quanto illustrato dal Sindacato e di quanto già da questo comunicato in precedenza, ha sottolineato la propria incompetenza sulle ragioni di merito della vertenza contrattuale, ma valutato positivamente, seppure in termini generali, l'obiettivo proposto dal Sindacato di unificazione delle due attuali aree contrattuali.

Tuttavia, ha proseguito la Commissione, le disposizioni sull'esercizio dello sciopero vigenti attualmente nei tre settori che compongono la nuova area contrattuale proposta non consentono la concomitanza di astensioni dal lavoro tra TPL e ferroviario, sebbene la stessa Commissione abbia preventivamente autorizzato una parziale "deroga" in occasione dello sciopero generale nazionale dei trasporto del 30 novembre 2007.

D'altra parte, ha concluso la Commissione, pur dichiarando la propria disponibilità a promuovere un'iniziativa verso le parti datoriali, resta in capo esclusivamente alle parti sociali la facoltà di definire un'eventuale nuova intesa che disciplini la materia, ferma invece restando la competenza della Commissione a valutarne i contenuti.

L'incontro ha avuto un carattere istruttorio e non è entrato nel merito dei problemi che, invece, si dovrebbe iniziare ad esaminare nel corso di un prossimo incontro che potrebbe già tenersi entro il corrente mese di aprile.

La questione si presenta particolarmente complessa, riguardando diversi aspetti specifici ma, soprattutto, numerose ed importanti tematiche di carattere politico-sindacale generale, come diffusamente descritto in un precedente articolo sul tema pubblicato su questa "agenzia di informazione".

Nello specifico dei tre settori rientranti nella nuova area contrattuale proposta, la materia è regolata da:

accordo del 23 novembre 1999 (successivamente modificato ed integrato con gli accordi del 18 aprile 2001 e del 29 ottobre 2001) nel settore del trasporto ferroviario;

regolamentazione provvisoria nel settore trasporto pubblico locale, deliberata dalla Commissione di Garanzia con dispositivo n. 13 del 31 gennaio 2002;

regolamentazione provvisoria nel settore degli appalti e delle attività del supporto ferroviario, deliberata dalla Commissione di Garanzia con dispositivo n. 590 del 29 ottobre 2004.

Una positiva ipotesi di riordino della materia deve interessare diversi aspetti ed agire sui diversi piani.

Già attualmente risulterebbe abbastanza agevole, da un punto di vista tecnico, uniformare gli articoli relativi al campo di applicazione, ricomprendendo, nell'occasione, anche tutte le attività rinvenienti dai processi di liberalizzazione, omogeneizzando opportunamente le norme relative a:

procedure di raffreddamento e conciliazione;

franchigie;

durata della prima azione di sciopero e di quelle successive nell'ambito di una stessa vertenza;

preavviso, revoca, modalità di proclamazione, rarefazione (soggettiva e oggettiva);

misure relative a: sciopero "a scacchiera", sicurezza impianti, assemblee, particolari forme di sciopero;

codici di comportamento delle parti.

Di rilievo fondamentale si rivela la necessità, come prima accennato, di rimuovere il divieto di concomitanza di azioni di sciopero nella stessa giornata con altri settori del trasporto collettivo di persone, in particolare tra TPL e ferroviario, incidenti sullo stesso bacino di traffico

Tale esigenza, diretta conseguenza della scelta operata, di unificazione contrattuale, è indispensabile per unificare, simmetricamente, la gestione della vertenzialità nella nuova area contrattuale.

Inoltre, le prestazioni indispensabili da garantire in occasione degli scioperi non potranno essere semplicemente la somma di quelle precedenti, ma andranno rimodulate in quantità e qualità e riportate nel limite previsto dalla L. 146/1990 come modificato dalla L. 83/2000. In tale ambito, bisognerà altresì ripristinare modalità e livelli di "comandi" sulle prestazioni indispensabili nei limiti massimi previsti dalle stesse disposizioni legislative.

L'ampiezza e la profondità delle questioni da risolvere per definire una nuova, organica disciplina per l'insieme della nuova area contrattuale consiglia di prevedere una fase transitoria nella quale, intanto, la Commissione di Garanzia dovrebbe eliminare o fortemente limitare l'attuale divieto di concomitanza.

Infine, il confronto sulla nuova disciplina potrebbe anche riordinare la disciplina dell'esercizio dello sciopero in ognuno dei tre attuali settori per i casi in cui l'azione di protesta non dovesse essere dichiarata con modalità concomitanti e, con l'occasione, procedere anche ad un'organica rivisitazione delle azioni di protesta di carattere locale per quanto di competenza del livello di contrattazione nazionale in materia.


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