Data: 18/04/2008
Testata giornalistica: Filt mobilit
Carta qualificazione conducente (CQC) - Tutto quello che è utile sapere. Obblighi, esenzioni, qualificazione iniziale, qualificazione integrativa, formazione periodica, sanzioni, gestione punti

Con il Decreto Legislativo n. 286 del 21 novembre 2005, viene recepita in Italia la Direttiva 2003/59/CE relativa alla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci o di passeggeri ( in pratica si tratta dei conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e/o di cose su veicoli per la cui guida è richiesta una tra le patenti delle categorie C; C+E; D o D+E).

Il documento che attesta il conseguimento dei requisiti è detto " carta di qualificazione del conducente" abbreviato CQC. Ne esistono due tipi una per chi effettua il trasporto di persone e una per il trasporto di cose, ed è visivamente simile alle attuali patenti formato card, ma con colore di fondo blu.

Obbligo della CQC. La carta di qualificazione è obbligatoria per:

conducenti residenti in Italia che svolgono professionalmente attività di auto trasporto di persone e cose;

conducenti cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea o Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un ?impresa di autotrasporto di persone o cose stabilita sul territorio italiano.

Il rilascio della CQC è subordinato al possesso dell'idonea patente di guida in corso di validità.

La normativa che introduce l'obbligo della carta di qualificazione prevede:

una formazione iniziale per i conducenti che ne siano sprovvisti (fatti salvi i diritti acquisiti di coloro che già avevano titolo ad espletare l'attività di conducente), costituita da un corso che prevede 280 ore di formazione ed un esame finale di abilitazione;
una formazione periodica (per tutti i conducenti) che preveda 35 ore di formazione ogni 5 anni, da effettuarsi negli ultimi 6 mesi di validità della carta.

L'Italia riconosce la validità della CQC rilasciata dagli altri stati membri dell'Unione europea o della spazio economico europeo.

La norma che prevede l'obbligo della CQC andrà definitivamente in vigore:

10 settembre 2008 per il conducente professionale che trasporta persone;
10 settembre 2009 per in conducente professionale che trasporta cose.

A partire da tali date, quindi, non verranno più rilasciati i certificati di abilitazione professionale rispettivamente di tipo KD e KC.

I conducenti che conseguono il KD a partire dal 6 aprile 2007 potranno svolgere la propria attività senza conseguire la CQC "persone" solo fino al 9 settembre 2008, mentre coloro che conseguono la patente C o C+E a partire dal 6 aprile 2007 potranno continuare ad esercitare la professione di conducente professionale per il trasporto di merci senza conseguire la CQC cose solo fino al 9 settembre 2009.

Da quanto sopra esposto, deriva che i soggetti che vogliono continuare a esercitare la professione successivamente alle date sopra indicate dovranno necessariamente conseguire la idonea CQC, frequentando il corso di formazione iniziale sostenendo il relativo esame finale.

Esenzione obbligo CQC. La CQC non è richiesta ai conducenti di veicoli:

La cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

Ad uso delle forze armate, dalla protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;

Dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei vicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;

Utilizzati in servizi di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

Utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione;

Utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci ai fini privati e non commerciali;

Che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, purchè la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.


Esenzione qualificazione iniziale. A salvaguardia dei diritti acquisiti, sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale (e quindi sono esentati dalla frequenza degli specifici corsi e dal sostenere il relativo esame) i conducenti che alla data di entrata in vigore dei Decreti di attuazione (6 aprile 2007) siano:

Residenti in Italia e già titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
Residenti in Italia e già titolari della patente di guida C o C+E;
Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o Spazio economico europeo, dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o cose stabilita in Italia, e gia titolare di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D o D+E.

Tali conducenti devono comunque richiedere il rilascio della carta di qualificazione sulla base dei criteri e delle scadenze fissati dall'apposito decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti - D.T.T. (pubblicato sul SOGU 96 alla G.U. 80 del 5 aprile 2007 ed entrato in vigore il 6 aprile 2007).

Trascorsi 3 anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo, non potrà più essere richiesta la CQC ai sensi di questa disposizione.

La validità delle CQC rilasciate ai conducenti con diritto acquisito decorrerà dal 10 settembre 2008 se abilitate al trasporto persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilitate al trasporto di cose.

La disciplina relativa alla patente a punti si applica in maniera analoga alla CQC ed al CAP di tipo KB. In caso di infrazione, la decurtazione dei punti si applica alla CQC se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui è prevista la carta stessa mentre esso è condotto nell'esercizio dell'attività professionale, mentre si applica alla patente di guida negli altri casi.

In caso di perdita totale del punteggio sulla CQC , detto documento è revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto.

In caso di revoca della patente di guida determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione, è revocata anche la CQC (o il CAP di tipo KB)

Qualificazione iniziale. I conducenti che vogliono conseguire la carta di qualificazione, devono aver compiuto:


18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui sia richiesta la patente di guida delle categorie C o C+E; conseguendo il CQC sono quindi superate le limitazioni di massa previste dall'articolo 115 del Codice della Strada per i minori di 21 anni (guida di autocarri superiori a 7,5t);
21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto passeggeri per cui sia richiesta la patente di guida delle categorie D o D+E.
La carta di qualificazione del conducente sostituisce il certificato di abilitazione professionale di tipo KC o KD, che verranno susseguentemente aboliti.

Come si è accennato, la CQC è rilasciata dopo la frequenza di un apposito corso e previo superamento di un esame di idoneità. Il corso può essere organizzato:

dalle autoscuole (tipo A) o dai consorzi di autoscuole autorizzati a svolgere corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;

da altri soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base di criteri che saranno individuati da apposito decreto. L'autorizzazione è concessa solo dietro loro richiesta scritta e sulla base del rispetto dei criteri individuati con provvedimento del Ministero dei Trasporti, che terrà conto di quanto previsto in merito dall'Unione Europea.


Il corso di qualificazione verte su specifiche materie di seguito indicate ed è organizzato sulla base delle disposizioni stabilite dall'apposito Decreto del Ministro dei Trasporti.

La formazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie stabilite dal programma e la durata del corso deve essere di 280 ore (di cui almeno 20 ore di guida).

La frequenza al corso è obbligatoria ed è previsto un numero massimo di ore di assenza al corso teorico (massimo 28 ore, di cui non più di 10 ore relative agli argomenti specifici al trasporto di persone e cose), in caso contrario:


l'allievo assente per un numero di ore superiore a 28 ma inferiore a 56, per poter accedere all'esame, deve dimostrare di aver recuperato tutte le lezioni entro un mese dalla fine del corso;

l'allievo assente per un numero di ore superiore a 56 ore deve ripetere l'intero corso.


E' obbligatoria la frequenza a tutte le 20 ore di esercitazione per il perfezionamento della guida. Eventuali assenze alle lezioni di guida devono essere recuperate entro un mese dalla fine del corso. Nell'ambito delle ore di lezioni di pratica, 10 ore possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente.

Non è ammessa la formazione iniziale a distanza (il cosiddetto e-learning).

A formazione conclusa, il conducente dovrà sostenere un esame, scritto (orale per un periodo transitorio necessario alla preparazione dei quesiti), che comporti almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie del corso.

I conducenti già titolari della carta di qualificazione del conducente idonea ad effettuare trasporto di merci, che intendano conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di passeggeri, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza delle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione richiesta. In tal caso la durata della formazione iniziale è di 70 ore (di cui 5 ore di guida individuale) e l'esame finale verterà solo su tali materie.

Esame per qualificazione iniziale o integrativa. Per la formazione iniziale è previsto un esame finale in forma scritta consistente in prove a questionario. Il candidato deve indicare, per ogni quesito, se egli ritenga la proposizione in oggetto vera (V) o falsa (F). I quesiti sono contenuti in un database che sarà predisposto dalla Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti, e saranno combinati con casualità. Le procedure saranno quelle di seguito indicate.

Le prove scritte saranno due:


la prima sulle parti comuni prevede sessanta quesiti a cui rispondere nel tempo massimo di due ore con un massimo di sei errori ammessi
la seconda sulla parte specifica di trasporto persone o merci, sempre di sessanta domande a cui rispondere in due ore con un massimo di sei errori ammessi

L'esame dovrà essere svolto entro un anno dalla fine del corso, trascorso il quale, il candidato dovrà frequentare un nuovo corso per poter essere ammesso all'esame.

Coloro che siano già in possesso di una carta di qualificazione con abilitazione al solo trasporto di cose o di persone e intendano conseguire anche l'altra abilitazione, dovranno sostenere solo la prova quiz sulla parte specifica, rispettivamente sul trasporto di persone o di cose (a seconda di quale abilitazione della CQC abbiano già conseguito in precedenza).

Coloro che siano in possesso dell'attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore (persone o cose) e vogliano conseguire la carta di qualificazione relativa, dovranno sostenere solo la prova a quiz sulla parte comune.

L'esame sarà svolto da funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri presso un Ufficio della Motorizzazione civile.

Al candidato che abbia superato l'esame sarà rilasciata la relativa carta di qualificazione del conducente.

Nel caso di esito negativo dell'esame di abilitazione, il candidato non potrà sostenere un nuovo esame prima che sia trascorso almeno un mese dalla data dell'esame fallito.

Fino alla completa predisposizione dei questionari d'esame di cui sopra, l'esame sarà svolto con il metodo orale. Detto esame sarà tenuto congiuntamente da due funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporto abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida (almeno uno dei due esaminatori dovrà appartenere all'area tecnica).

Formazione periodica. Tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione saranno tenuti al rinnovo della medesima, ogni cinque anni, previa frequenza obbligatoria di un corso di formazione periodica.

La formazione periodica consiste in un aggiornamento professionale che consenta ai titolari della carta di qualificazione di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale ed alla razionalizzazione del consumo di carburante.

Tali corsi avranno la durata di 35 ore, suddivisi in moduli di almeno 7 ore ciascuno.

La carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di passeggeri sarà rinnovata previa frequenza di un unico corso cumulativo di quarantanove ore.

Durante i corsi di formazione periodica saranno ammesse, al massimo, tre ore di assenza.

Non sono ammessi corsi con il solo sistema e-learning

Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza essenziale per richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri il rilascio di una nuova carta di qualificazione.

La validità della nuova carta decorre dal giorno successivo a quello di scadenza della precedente nel caso in cui il conducente abbia effettuato il corso prima della scadenza della carta di qualificazione da rinnovare. Qualora il corso sia stato frequentato dopo la scadenza della CQC, la validità della nuova carta decorre dalla data di rilascio dell'attestato di fine corso.

La carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone può essere rinnovata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte del suo titolare.

Sanzioni. Chi conduce veicoli senza essere in possesso della carta di qualificazione del conducente è soggetto a sanzioni da euro 143 a euro 573 e al fermo amministrativo del veicolo di cui era alla guida per 60 giorni.

Chi guida con la carta di qualificazione scaduta è soggetto alla sanzione da euro 143 a euro 573 e al ritiro della carta di qualificazione scaduta.

Recupero punti sulla CQC. La carta di qualificazione o il Cap tipo KB diventeranno anche un secondo contenitore di punti, detto anche "patente di servizio".

Le infrazioni commesse alla guida del veicolo personale porteranno alla detrazione di punti sulla patente di guida, mentre quelle commesse alla guida del veicolo di lavoro porteranno alla sottrazione di punti sulla "patente di servizio". La dotazione iniziale sarà di venti punti per ciascuno dei due documenti.

Le procedure di detrazione differenziata dei punti dalla CQC (anziché dalla patente) avranno inizio 12 mesi dopo la partenza delle operazioni di richiesta/rilascio delle carte di qualificazione ai conducenti vantanti diritti acquisiti.

Se il conducente arriverà a zero punti sulla CQC sarà sottoposto ad esame di revisione della carte stessa e, in caso di esito negativo, essa verrà revocata.

L'esame di revisione della CQC si svolgerà sull'intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento della carta stessa (esame solo teorico a questionario).

L'esito positivo dell'esame di revisione della CQC non permetterà di acquisire punti eventualmente detratti dalla patente di guida, così come l'esito positivo dell'esame di revisione della patente non comporta il recupero di punti eventualmente detratti dalla CQC.

Sarà possibile frequentare corsi di recupero punti della CQC presso le autoscuole.

Tali corsi avranno durata di venti ore e permetteranno di ottenere fino ad un massimo di nove punti. Sono consentite al massimo di sei ore di assenza che dovranno comunque essere recuperate.

Il frequentatore che superi le sei ore di assenza dovrà ripetere l'intero corso.

Non è possibile frequentare più corsi contemporaneamente e, per ogni comunicazione di decurtazione, è possibile frequentare un solo corso.

Non è possibile frequentare contemporaneamente un corso di recupero punti per la carta di qualificazione ed uno per la patente di guida.

L'iscrizione al corso è subordinata al ricevimento della comunicazione di decurtazione del punteggio da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri. Detta comunicazione è ritirata, dall'autoscuola o dall'ente che organizza il corso, al momento dell'iscrizione.

Al termine del corso, l'autoscuola rilascia un attestato di frequenza e comunica il fatto al competente Ufficio della Motorizzazione (tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it) che provvede all'aggiornamento del punteggio sull'anagrafe dei conducenti entro tre giorni dalla comunicazione stessa.

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