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Pescara, 19/03/2024
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ASSEGNI FAMILIARI
Consulta le tabelle dell'anno:
 
Le nuove tabelle in vigore dal 1° luglio 2018
 

Con Circolare Inps n. 68 dell’11/5/2018, l'Inps (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) ha provveduto a comunicare i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'Assegno al Nucleo Familiare (ANF), da applicare alle diverse tipologie di nuclei nel periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019. La legge n. 153/88 infatti, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2016 e l'anno 2017 è risultata pari al +1,1 per cento, pertanto i livelli reddituali sono stati rivalutati secondo tale indice.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Le nuove tabelle, in vigore in definitiva dal 1° luglio 2018, saranno prese in esame fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per ottenere il pagamento dei nuovi assegni occorrerà inviare le domande al datore di lavoro attraverso l'apposito modulo (anf dip) predisposto dall'Inps. Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019, si deve considerare il reddito prodotto nel 2017.




 
Tabella 11
Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore In cui non siano presenti componenti inabili
Tabella 12
Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore In cui non siano presenti componenti inabili
Tabella 13
Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili
Tabella 14
Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile
Tabella 15
Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile
Tabella 16
Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile
Tabella 19
Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Tabella 20A
Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (In cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)
Tabella 20B
Nuclei monoparentali (*) senza figli (In cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)
Tabella 21A
Nuclei familiari (*) senza figli (In cui non siano presenti componenti inabili)
Tabella 21B
Nuclei monoparentali (*) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (In cui non siano presenti componenti inabili)
Tabella 21C
Nuclei familiari (*) senza figli (In cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile)
Tabella 21D
Nuclei monoparentali (*) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (In cui solo il richiedente sia inabile)