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Pescara, 12/06/2026
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Con la Circolare n. 81 del 16 giugno 2009, l'Inps (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88 ha provveduto a rideterminare i livelli di reddito ed i relativi scaglioni ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010. In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2007 e l'anno 2008 è risultata pari al 3,2%: sono pertanto stati rivalutati i livelli di reddito in vigore dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2008 e definiti gli importi mensili da applicare nel periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2009 alle diverse tipologie di nuclei familiari. Le nuove tabelle, in vigore pertanto dal 1° luglio 2009, saranno prese in esame fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per ottenere il pagamento dei nuovi assegni occorrerà inviare le domande al datore di lavoro attraverso l'apposito modulo (anf dip) predisposto dall'Inps. Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Ad
esempio, per il periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010, si deve considerare il reddito prodotto nel 2008 (riscontrabile dal modello Cud/730/Unico).
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Tabella 11
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Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore In cui non siano presenti componenti inabili
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Tabella 12
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Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore In cui non siano presenti componenti inabili
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Tabella 13
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Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili
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Tabella 14
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Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile
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Tabella 15
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Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore
in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile
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Tabella 16
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Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile
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Tabella 19
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Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
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Tabella 20A
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Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (In cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)
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Tabella 20B
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Nuclei monoparentali (*) senza figli (In cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)
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Tabella 21A
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Nuclei familiari (*) senza figli (In cui non siano presenti componenti inabili)
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Tabella 21B
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Nuclei monoparentali (*) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (In cui non siano presenti componenti inabili)
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Tabella 21C
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Nuclei familiari (*) senza figli (In cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile)
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Tabella 21D
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Nuclei monoparentali (*) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (In cui solo il richiedente sia inabile)
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