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Pescara, 19/04/2024
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Data: 27/06/2009
Settore:
Dip. Diritti
file allegato: Le nuove tabelle in vigore dal 1? luglio 2009
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE, RIVALUTATI GLI SCAGLIONI - Le nuove tabelle in vigore dal 1° luglio 2009 - Come compilare la domanda online - La Circolare Inps n. 81 del 16/6/2009

Con la Circolare n. 81 del 16 giugno 2009, l'Inps (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88 ha provveduto a rideterminare i livelli di reddito ed i relativi scaglioni ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010. In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2007 e l'anno 2008 è risultata pari al 3,2%: sono pertanto stati rivalutati i livelli di reddito in vigore dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2008 e definiti gli importi mensili da applicare nel periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2009 alle diverse tipologie di nuclei familiari. Le nuove tabelle, in vigore pertanto dal 1° luglio 2009, saranno prese in esame fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per ottenere il pagamento dei nuovi assegni occorrerà inviare le domande al datore di lavoro attraverso l'apposito modulo (anf dip) predisposto dall'Inps. Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010, si deve considerare il reddito prodotto nel 2008 (riscontrabile dal modello Cud/730/Unico).


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