Questo Governo aveva assicurato agli italiani che non avrebbe messo di nuovo le mani sulla previdenza: non ce n'era bisogno, così hanno sempre sostenuto sia il Ministro Sacconi, sia il Ministro Tremonti.
La promessa come sempre non è stata mantenuta, anzi nella manovra del Governo gli interventi sulla previdenza risultano particolarmente pesanti, soprattutto particolarmente iniqui.
LE FINESTRE A SCORRIMENTO
Le nuove finestre di accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione di anzianità non hanno carattere transitorio, così come inizialmente ipotizzato, ma hanno carattere strutturale. Il testo approvato alla fine peggiora la situazione: le finestre a scorrimento si applicano a tutti i regimi pensionistici facendo salvi soltanto i lavoratori per i quali, al raggiungimento del limite di età previsto per il pensionamento, viene meno il titolo per lo svolgimento della mansione svolta (un tipico esempio potrebbe essere il personale viaggiante del trasporto pubblico locale);
DONNE DEL PUBBLICO IMPIEGO A 65 ANNI
Viene previsto l'aumento dell'età pensionabile a 65 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le donne dipendenti del Pubblico Impiego, alle quali si applicano anche le finestre a scorrimento;
DAL 2015 UN ULTERIORE AUMENTO PER TUTTI DI TRE MESI DELL'ETA' PENSIONABILE
Viene previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un aumento dell'età pensionabile di tre mesi che si applica ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, ai fini del diritto alla pensione di anzianità, alle donne dipendenti pubbliche per le quali è già stato previsto l'aumento dell'età pensionabile a 65 anni, ai fini del diritto all'assegno sociale.
Nel maxi-emendamento, dopo la denuncia della CGIL e la risposta del Ministro Sacconi (trattasi di refuso), è stato cancellato l'aumento di tre mesi prima previsto anche per coloro che maturano i 40 anni di contribuzione. Anche se il Ministro Tremonti continua ad affermare che non si è trattato di un refuso ma di una precisa volontà politica, che avrebbe reso la "nuova riforma" ancora più rigorosa. Non avevamo dubbi sul fatto che ci avevano provato!
ULTERIORI AUMENTI DELL'ETA' PENSIONABILE OGNI TRE ANNI
Un ulteriore aumento dell'età pensionabile viene previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019 e poi successivamente ogni tre anni. L'aumento dell'età pensionabile è legato alle aspettative di vita ed è illimitato. Così i giovani perderanno per sempre ogni certezza sul loro diritto a pensione.
È da rilevare che l'aumento dell'età pensionabile avviene con decreto direttoriale, quindi non vi è alcuna consultazione con le parti sociali né alcuna possibilità di intervento da parte del Parlamento, che da questo Governo viene sempre più esautorato del suo ruolo.
AUMENTI DELL'ETA' PENSIONABILE PER TUTTI (O QUASI)
L'incremento dell'età pensionabile avviene per tutti: regimi pensionistici armonizzati - fondi sostitutivi dell'AGO, Inpdap, Enpals, Ipost,.. - nonché per tutti i regimi e tutte le gestioni che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano requisiti diversi rispetto a quelli previsti nell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i minatori, il personale militare, le Forze di Polizia, il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, il personale non contrattualizzato del pubblico impiego, nonché i rispettivi dirigenti. L'aumento dell'età pensionabile non si applica ai lavoratori per i quali il raggiungimento del limite di età fa venir meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa (un tipico esempio potrebbe essere il personale viaggiante del trasporto pubblico locale);
ALLUNGATI I TEMPI PER RIDETERMINARE I COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
È da rilevare che non sono state previste modifiche immediate dei coefficienti di trasformazione delle pensioni che si applicano nel sistema misto e nel sistema contributivo. La rideterminazione dei coefficienti scatterà infatti solo se l'incremento, determinato a seguito dell'adeguamento triennale del requisito anagrafico di 65 anni previsto per la pensione di vecchiaia, sia tale da superare di una o di due unità il predetto valore di 65. Ciò significa che nel 2015 non ci sarà alcun adeguamento dei coefficienti, cosa che probabilmente succederà anche nel 2019.
RICONGIUNZIONI DA ALTRI FONDI INPS NON PIU' GRATUITE
Per impedire alle donne dipendenti del Pubblico Impiego di andare in pensione prima, scegliendo di dimettersi volontariamente e di trasferire la propria posizione assicurativa all'INPS con l'art. 1 della legge 29 del 1979, il Governo ha pensato bene, a decorrere dal 1° luglio 2010, di rendere oneroso per tutti (lavoratrici e lavoratori) l'art.1 della legge 29 del 1979 (trasferimento della contribuzione da altri fondi all'INPS) finora gratuito.
Sono stati anche abrogati tutti gli altri articoli che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'INPS gratuitamente: legge 322 del 1958 (costituzione della posizione assicurativa all'INPS); articolo 3, comma 14 decreto legislativo 562/1996 (Fondo di previdenza per gli elettrici), articolo 28 della legge 1450 del 1956 (fondo di previdenza per i telefonici), articolo 40 della legge 1646 del 1962 (personale dipendente amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli Istituti di previdenza ora INPDAP, personale iscritto all'IPOST), l'articolo 124 del DPR 1092 del 1973 (dipendenti civili statali, militari in servizio permanente e continuativo), l'articolo 21, comma 4 e l'articolo 40, comma 3 della legge 958 del 1986 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento).
RESPINTE TUTTE LE OSSERVAZIONI DELLA CGIL
E' da rilevare, inoltre, che non sono stati approvati emendamenti in merito a tutte le altre questioni denunciate dalla Cgil: quindi le finestre a scorrimento si applicano anche a coloro che maturano i 40 anni di contribuzione; ai lavoratori parasubordinati si applicano le finestre a scorrimento previste per i lavoratori autonomi; alle pensioni conseguite con la totalizzazione si applicano le finestre a scorrimento previste per i lavoratori autonomi. Né sono state apportate modifiche alle deroghe (preavviso, lavoratori in mobilità, titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore-credito, assicurazioni) con tutti problemi che si pongono e che abbiamo già evidenziato. Né tra le deroghe sono stati inseriti coloro che stanno effettuando i versamenti volontari. Anche per quanto riguarda il riordino degli enti e il riordino della governance degli enti stessi le modifiche introdotte sono poche e non cambiano sostanzialmente il testo, che, invece, a nostro avviso, avrebbe dovuto essere stralciato ed essere oggetto di confronto con le parti sociali.
Come CGIL siamo sempre stati profondamente convinti che non esiste più un problema di sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale italiano, esiste invece un problema di sostenibilità sociale. Esiste soprattutto il problema di garantire pensioni adeguate ai giovani e di garantire una diversa e migliore rivalutazione delle pensioni degli anziani, che consenta loro di vivere dignitosamente. Il recentissimo libro verde sulle pensioni varato dalla Commissione europea il 7 luglio scorso mette al centro della questione proprio l'adeguatezza delle prestazioni future ma purtroppo, come hanno già affermato autorevoli esponenti del Sindacato europeo, da soluzioni tecniche e non politiche e soprattutto non coglie la necessità più importante: per garantire pensioni adeguate è necessario prima di tutto intervenire sulle politiche del lavoro.
COME CAMBIANO LE PENSIONI
Le finestre previste dalla legge 247 del 2007 (guarda l'allegato) rimangono in vigore per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che matureranno i requisiti per il diritto a pensione (vecchiaia, anzianità) entro il 31 dicembre 2010.
Per le lavoratrici e per i lavoratori che maturano i previsti requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione di anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, è prevista invece una sola finestra di accesso sia per la pensione di vecchiaia sia per la pensione di anzianità. Le nuove regole (preleva la tabella)
Tale finestra è mobile e varia per ogni singolo lavoratore, visto che la decorrenza del trattamento pensionistico si consegue trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti privati e pubblici e trascorsi 18 mesi dal raggiungimento dei requisiti per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (parasubordinati).
La prima cosa da rilevare è che la nuova finestra mobile si applica anche a coloro che hanno maturato 40 anni di contribuzione.
Nel testo infatti non vi è alcuna esclusione per coloro che hanno maturato i 40 anni di contribuzione. Ciò significa che i lavoratori che si trovano in questa condizione saranno ancora più penalizzati degli altri, visto che dovranno continuare a lavorare come gli altri, ma non avranno alcun beneficio ai fini pensionistici. La norma, a nostro avviso, viola i principi costituzionali.
La seconda questione che rileviamo è che le nuove finestre si applicano anche alle pensioni di vecchiaia ed alle pensioni di anzianità ottenute con la totalizzazione e che addirittura per coloro che cumulano i contributi per maturare il diritto a pensione si applicano le decorrenze previste per i lavoratori autonomi (la finestra si apre trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti.).
Facciamo rilevare, inoltre, che la situazione diventa ancora più pesante di oggi per i lavoratori con contribuzione mista: basta infatti anche un piccolissimo periodo di contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi necessaria per maturare il diritto alla pensione e si applicano le nuove finestre previste per i lavoratori autonomi, e quindi la pensione decorre trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.
Poiché le nuove finestre si applicano a tutte le pensioni di vecchiaia, quindi anche a quelle liquidate con il sistema di calcolo contributivo è del tutto evidente il danno che subiscono le lavoratrici ed i lavoratori interessati: andando in pensione a 66 anni se dipendenti o a 66 anni e sei mesi se autonomi e parasubordinati avranno comunque la determinazione della pensione con il coefficiente di trasformazione previsto per i 65 anni. Inoltre, nell'attesa della finestra, le lavoratrici ed i lavoratori potrebbero anche incappare nella modifica triennale dei coefficienti che sicuramente comporterebbe una riduzione del trattamento pensionistico. A nostro avviso, quindi, dovevano immediatamente essere previsti i coefficienti di trasformazione anche per gli anni successivi al 65simo, così come avrebbe dovuto essere complessivamente rivisto il meccanismo di determinazione dei coefficienti in base a quanto previsto nel protocollo sul welfare del 2007.Come abbiamo anticipato in premessa, però, la scelta del Governo è stata diversa ed è fortemente penalizzante per i lavoratori, visto che i coefficienti per gli anni successivi al 65 esimo saranno determinati solo se l'incremento dell'età anagrafica per il diritto alle varie prestazioni avrà raggiunto e/o superato i 66 anni di età.