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Pescara, 09/11/2024
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Data: 19/04/2006
Settore:
Trasporti
CINTURE DI SICUREZZA - Dal 14 aprile in vigore il Decreto Legislativo 150/06. Obblighi per camion e autobus


Il Decreto Legislativo 13 marzo 2006, n. 150 recependo la direttiva 2003/20/CE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli, ha introdotto importanti novità che interesseranno camion e autobus (fuori dalle zone urbane).
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla GU cioè il 14 aprile 2006.


Viene esteso l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza a tutte le categorie internazionali di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di merci, in particolare anche per quelli di massa superiore a 3,5 tonnellate (veicoli commerciali per il trasporto di carichi pesanti, autobus e pullman).


MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE ANCHE PUBBLICI - OBBLIGO CINTURE PER I PASSEGGERI SEDUTI, ESCLUSI QUELLI ADIBITI A TRASPORTO LOCALE E CHE CIRCOLANO IN AREA URBANA


Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione adibiti al trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre il conducente, devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli adibiti al trasporto di persone con più di 8 posti a sedere, oltre il conducente, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1 dell’art. 172.
I passeggeri dei veicoli adibiti al trasporto di persone  con più di 8 posti a sedere, oltre il conducente, devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.


Il decreto prevede alcune novità in tema di esenzione dall'uso delle cinture di sicurezza. In particolare, fino all'8 maggio 2009, sono esenti dall'obbligo di cinture i bambini inferiori a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti posteriori, purché accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni, solo sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose.


 


LE ESENZIONI
ORA VIGE L’OBBLIGO ANCHE PER I TAXISTI. AGGIUNTA INVECE L’ESENZIONE PER LE FORZE ARMATE NELL’ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI NELLE SITUAZIONI DI EMRGENZA


Va segnalato che scompare l’esenzione per i taxisti, (conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone in servizio pubblico di piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati) già prevista dal punto d) dell’art. 172 ante modifica. Aggiunta l’esenzione per le forze armate impegnate in attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
Rimane l’esenzione dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini per le seguenti categorie:


 a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;


 b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
 c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
 d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
 e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere  esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
 f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
 g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
 h) gli appartenenti  alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.


LE SANZIONI
Novità significativa è il sequestro e la confisca dei dispositivi   di ritenuta di cui al comma 12, cioè quando importati o prodotti per la commercializzazione se non omologati,  ancorché installati  sui veicoli.
Comma - 10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture  di  sicurezza  e dei sistemi di ritenuta per bambini, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,00 euro a 275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto chi e' tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.


Comma - 11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 34,00 euro a 138,00 euro.


Comma - 12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro.


Comma - 13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

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