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Data: 01/02/2005
Settore:
Trasporto merci/logistica
TRASPORTO MERCI/LOGISTICA - Informativa rinnovo CCNL e ipotesi di accordo


 

TRASPORTO MERCI E LOGISTICA


 

Comunicato: Informativa rinnovo ccnl merci e logistica

 

 

Informativa rinnovo ccnl merci e logistica

 

 

         Si è conclusa, nella nottata tra il 28 ed il 29 gennaio u.s., una fase importantissima per il rinnovo del contratto collettivo di settore scaduto il 31 dicembre 2003.

 

         E’ stata raggiunta un’intesa che, pur non rappresentando il definitivo rinnovo, definisce alcune tra le più importanti e delicate tematiche che hanno contraddistinto sia la definizione della piattaforma rivendicativa che tutta la trattativa sino ad ora realizzatasi.

 

        

         Nel merito l’accordo ha definito i seguenti capitoli:

 


  • Orario di lavoro personale autista: è stato sottoscritto l’avviso comune da inviare al Governo contenente le modalità con cui si richiede di recepire la direttiva europea 15/2002 in tema di orario di lavoro per il personale viaggiante. Nello specifico si sono individuati tutti i limiti (durata massima della prestazione lavorativa, riposi, riposi, lavoro notturno e sanzioni) posti dalla normativa comunitaria, individuando anche l’ambito delle deroghe possibili assegnate ad accordi tra le parti sociali. In particolare per il personale autista “discontinuo” è prevista la possibilità, solamente in presenza di accordi raggiunti con le OO.SS, di effettuare un periodo massimo mensile di lavoro, che andrà a ridursi dalle 270 ore attuali alle 245 nel 2009. Conseguentemente è stato ridefinito l’articolo 11 bis del contratto che rende obbligatori e vincolanti gli accordi sindacali per individuare come discontinuo il personale autista. Fondamentale l’individuazione puntuale dei soggetti titolati alla stipula di tali accordi che esclude la possibilità di accordi individuali o siglati da organizzazioni sindacali non rappresentative.


 


  • Mercato del lavoro: E’ stata prevista l’esclusione delle tipologie contrattuali non utili al settore ed eccessivamente destrutturati il rapporto di lavoro (lavoro a chiamata e somministrazione a tempo indeterminato). Sugli altri istituti si è assegnato una priorità gerarchica al contratto a tempo indeterminato con il quale si dovrà coprire le esigenze di lavoro ricorrente, individuando causali e percentuali per le varie forme atipiche. E’ stato salvaguardato il diritto del lavoratore part time ad un contratto certo e stabile sia sulla distribuzione sia sulla durata dell’orario di lavoro. Il personale con contratto a tempo determinato avrà diritto di precedenza nelle assunzioni dell’azienda presso cui è stato occupato. Per quanto attiene il contratto di apprendistato e quello di inserimento è previsto che siano attivabili solamente in presenza di una riconferma del 70% dei contratti scaduti nel periodo precedente.


 


  • Decreto legislativo 66/2003 ed orari di lavoro: Le controparti hanno accettato l’impostazione sindacale prevedendo che l’attivazione delle flessibilità avvenga solo in presenza di accordi con le RSA o con le strutture sindacali competenti per territorio. In particolare è stato completamente respinto il tentativo di recepire le previsioni del Decreto Legislativo 66/2003, nella parte in cui prevede l’orario multiperiodale, che avrebbe prodotto l’inevitabile conseguenza di consegnare la “vita” dei lavoratori all’esclusivo interesse delle imprese. In particolare si è posta l’attenzione su tre tematiche che consentono anche di unificare i contratti del trasporto merci con quello di Assologistica. Per quanto attiene le prestazioni straordinarie è stata richiesta la conferma del tetto a 165 ore con la previsione per che le ore aggiuntive sia il lavoratore a scegliere se farsi retribuire o, fermo restando il pagamento della maggiorazione prevista, recuperare le ore attraverso permessi aggiuntivi. Sulla possibilità di lavorare con orario distribuito su sei giornate o distribuito in maniera non uniforme nell’arco della settimana (ferme restando le 39 ore) l’accordo ha posto i seguenti vincoli: non sovrapposizione delle due forme di flessibilità, tetto massimo di 26 sabati annui e per le sole imprese legate all’attività di logistica, orario giornaliero minimo pari a 6 ore e massimo pari a 9 ore, prestazioni straordinarie dall’ora successiva a quella assegnata alla giornata, strutturalità ed immodificabilità degli orari assegnati, obbligo di definire appositi accordi aziendali preventivi per utilizzare tali flessibilità, che, nel caso di distribuzione non uniforme dell’orario, dovranno individuare anche specifiche indennità.


 


  • Aumenti Economici: 88 euro di incremento al livello 3° super con le seguenti scadenze:


ü      40,00 Euro dal 1 gennaio 2005

ü      20,00 Euro dal 1 agosto 2005

ü      28,00 Euro dal 1 febbraio 2006

 

A questi importi va sommato l’incremento di 9,1 euro maturato ad aprile del 2003 che porta l’incremento economico per il periodo di riferimento (recupero anni 2002-2003 ed aumenti anni 2004-2005) a 97,1 euro pari 7,1% di incremento.

 

Ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell’accordo andrà, inoltre, riconosciuta una “una tantum” a copertura del periodo di vacanza contrattuale pari a 500 Euro.

 

         L’intesa è subordinata al recepimento della direttiva europea 15/2002, pertanto si avvierà nei prossimi giorni un confronto tra i soggetti firmatari dell’intesa ed il Governo finalizzato ad emanare un apposito decreto legislativo, entro il mese di marzo prossimo venturo, avente le finalità e le caratteristiche dello schema di decreto individuato dall’intesa. A tale verifica è sottoposta, infine, anche la firma di alcune associazioni datoriali aderenti a Conftrasporto, che hanno rilasciato apposita dichiarazione di condivisione sui testi definiti ma hanno manifestato l’esigenza di avere preventivamente un confronto con il Governo. La parte normativa ed economica del contratto entreranno in vigore all’atto della pubblicazione del Decreto.

 

         Il confronto proseguirà il 15 febbraio p.v. per definire le problematiche relative alla previdenza integrativa.

 

Nei prossimi giorni verrà prodotta una scheda analitica sulle principali tematiche oggetto dell’intesa.

________________________

 

 

 

 

 

Ipotesi di accordo

 

 

IPOTESI D’ACCORDO

 

Addì, 29 gennaio 2005 in Roma

 

Tra

 

AITI, ANITA, ASSOESPRESSI, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, ASSOLOGISTICA assistite dalla CONFETRA

AITE

ANCST-LEGACOOP

ASSTRI

CLAAI

CONFARTIGIANATO TRASPORTI

CONFTRASPORTO

ECOTRAS

FAI

FEDERLAVORO E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE

FEDERLOGISTICA

FEDERTRASLOCHI

FIAP/L

FIAP/M

FITA-CNA

PRODUZIONE E SERV.LAV.-AGCI

SNA-CASA

UNITAI

 

e

 

FILT CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

 

 

 

PREMESSA

 

Le parti si danno reciprocamente atto che il testo che segue è stato redatto all’esito di una complessa trattativa, nel corso della quale è stato concordato anche l’avviso comune di recepimento della Direttiva n. 2002/15/Ce del Consiglio e del Parlamento Europeo del 11 marzo 2002 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

Le parti si danno atto e concordano che il testo che segue, unitamente agli altri elementi contrattuali che verranno convenuti, è sospensivamente condizionato, quanto agli effetti, al fatto che la disciplina che troverà attuazione nel nostro Ordinamento in materia di organizzazione del lavoro e riduzione di orario delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto sia conforme al testo dell’avviso comune.

Non verificandosi l’indicata condizione, il testo che segue, unitamente agli altri elementi contrattuali che verranno convenuti, dovrà considerarsi privo di efficacia nei confronti delle Parti stipulanti, senza necessità di formale disdetta.

Le parti proseguiranno il confronto per il rinnovo del contratto a partire dal giorno 15 febbraio 2005, affrontando prioritariamente le tematiche della previdenza, della classificazione, delle relazioni industrialie sindacali.

 

____________________________

 

Art. 1 – Finalità

 

1. Il presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva n. 2002/15/Ce del Consiglio e del Parlamento Europeo del 11 marzo 2002, è diretto a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto merci conto terzi, per migliorare la tutela della salute e della sicurezza delle persone, nonché la sicurezza stradale.

 

Articolo 2 - Campo di applicazione

 

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo si applicano ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese che partecipano ad attività di autotrasporto merci conto terzi contemplate dal regolamento (CEE) n. 3820/85 oppure, in difetto, dall'accordo AETR.

2. Gli autotrasportatori autonomi sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo fino al 23 marzo 2009, salvo diverse disposizioni nazionali o comunitarie.

3. Il presente decreto legislativo integra  le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 e, ove necessario, dell'accordo AETR che prevalgono su quelle del presente Decreto.

 

Articolo 3 - Definizioni

 

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

a) orario di lavoro:

ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:

- il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono:

i) la guida;

ii) il carico e lo scarico;

iii) la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo;

iv) ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, o ad adempiere gli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, ecc.;

- i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell’inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali.

Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all’Art. 7 del Reg. 3820/85, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del presente decreto, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del presente decreto e, fatte salve le clausole di indennizzazione o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) del presente articolo;

b) tempi di disponibilità:

- i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione. Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate tra le parti sociali;

- per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo;

c) posto di lavoro:

- il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonché i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale dell'impresa,

- il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni,

- qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l'esecuzione del trasporto;

d) «lavoratore mobile»: un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che è al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi;

e) «autotrasportatore autonomo»: una persona la cui attività professionale principale consiste nel trasporto su strada di merci dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, in virtù di una licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che è abilitata a lavorare per conto proprio e che non è legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che è libera di organizzare le attività in questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che è libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti. Gli autotrasportatori che non rispondono a tali criteri sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili dal presente decreto;

f) «persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto»: un lavoratore mobile o un autotrasportatore autonomo che effettua tali operazioni;

g) «settimana»: il periodo compreso fra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica;

h) «notte»: un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 0.00 e le ore 7.00;

i)     «lavoro notturno»: ogni prestazione espletata durante la notte;

j) tempi di inattività: tempi non lavorati che si alternano a periodi di lavoro effettivo e che si pongono tra l'inizio e la fine del lavoro, durante i quali il lavoratore può ricostituire le energie psicofisiche consumate nella prestazione;

m) "contratti collettivi di lavoro": contratti collettivi stipulati da Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

 

Art. 4 - Durata massima settimanale della prestazione di lavoro

 

1. La durata media della settimana lavorativa non può superare le quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di sei mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali. L'art. 6, par. 1, 4° e 5° comma, del regolamento (CEE) n. 3820/85 e, se del caso, l'art. 6, par. 1, 4° comma dell'accordo AETR, prevalgono sulle disposizioni del presente decreto legislativo, purché il personale interessato non superi la media di quarantotto ore di lavoro settimanali su un periodo di sei mesi.

2. La durata della prestazione lavorativa per conto di più datori di lavoro è pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto.

 

Articolo 5 - Riposi intermedi

 

1. Fermo restando il livello di tutela previsto dal regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore.

2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno.

 

Articolo 6 - Periodi di riposo

 

1. Ai fini del presente decreto, gli apprendisti e i tirocinanti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero, in difetto, dell'accordo AETR.

 

Articolo 7 - Lavoro notturno

 

1. Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore.

2. Il lavoro notturno è indennizzato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro sempreché il metodo di indennizzazione prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.

 

Articolo 8 - Deroghe

 

1. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli artt. all’art. 4 e 7 del presente decreto legislativo non si applicano ai lavoratori mobili impiegati in occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, secondo le previsioni del regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni ed integrazioni, avendo tempi di inattività nell’ambito del periodo di impegno lavorativo. In tale fattispecie, la durata massima dell’orario di lavoro è individuata dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro stipulati tra le Parti Sociali.

2. Con accordi collettivi in sede aziendale stipulati con le RSA o le RSU, ove esistenti, ovvero con accordi collettivi a livello territoriale stipulati, con la partecipazione delle aziende interessate, da associazioni dei datori di lavoro e delle OO.SS. stipulanti del CCNL, sarà accertata la sussistenza delle condizioni di discontinuità di cui al comma 1.

3. La contrattazione collettiva nazionale definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, che potranno prevedere altresì le modalità di acquisizione del consenso dei lavoratori interessati.

 

Articolo 9 - Informazione e registri

 

1. I lavoratori mobili dovranno essere informati delle pertinenti disposizioni nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degli accordi tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti aziendali stipulati sulla base della presente direttiva.

2. L'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto dovrà essere registrato. I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art. 14 del Regolamento CEE 3821/85, se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro deve rilasciare copia della registrazione.

3. La contrattazione collettiva definirà le modalità di informazione di cui al comma 1 del presente articolo.

 

Articolo 10 - Sanzioni

 

1. La violazione delle disposizioni previste dall’art. 4, comma 1 del presente decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da euro … a euro … nel caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10% del consentito

2. La violazione delle disposizioni previste dall’art. 4, comma 1 del presente decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da … euro a … euro nel caso di superamento della durata massima settimanale oltre il 10% del consentito.

3. La violazione dell’art. 5 del presente decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da euro … a euro ….

4. La violazione dell’art. 6 del presente decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da … euro a …euro

5.   La violazione dell’art. 7, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da … euro a … euro. 

6. La violazione dell’art. 8 del presente decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da … euro a …euro.

 

Articolo 11 - Disposizioni finali e transitorie

 

1.                      Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, unitamente al Ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti, convoca le Organizzazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative al fine di verificare lo stato di attuazione del presente decreto nella contrattazione collettiva.

2.                      Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio.

3.                      Gli accordi collettivi di cui all’art. 8 potranno essere realizzati entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. In tale periodo si farà riferimento agli accordi esistenti.

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

 

Le parti, all’atto della stipula dell’ipotesi di accordo relativa all’avviso comune di recepimento della direttiva 2002/15/CE, concordano che gli accordi aziendali di secondo livello/forfetizzazione in scadenza fino al termine del periodo transitorio stabilito dall’art. 11, comma 3 dell’avviso comune suddetto, sono prorogati sino alla data di stipula degli accordi di cui all’art. 8 del citato avviso comune, comunque entro il termine massimo previsto dal periodo transitorio.

 

 

Art. 11 bis - Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue.

 

1.       In deroga a quanto previsto dall’art. 11 punto 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super, che esercita l’attività in condizione di discontinuità, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo …………. e secondo le previsioni del regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni ed integrazioni, il limite di orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali. Il limite massimo di prestazione per gli autisti di cui al presente articolo è di 270 ore mensili a decorrere dal 1 gennaio 2005, di 260 ore mensili a decorrere dal 1 gennaio 2007, di 245 ore mensili a decorrere dal 1 gennaio 2009.

2.       Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo …………., con accordi collettivi aziendali conclusi con le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, sarà accertata la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo …………, che costituiscono requisito essenziale per l’applicazione delle deroghe previste dallo stesso art. 8 del richiamato decreto legislativo ………….; gli accordi in questione dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati. Sono titolate alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte; le RSU o le RSA, ove esistenti, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti, dall’altra. 

3.       Sia in caso di controversia sia su iniziativa anche di una sola delle parti, l’accertamento per singola azienda della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 8, comma 1 del decreto legislativo ………… potrà essere esperito mediante appositi incontri da tenersi tra i rappresentanti dell’Associazione Datoriale interessata e le Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL. Il confronto tra le parti dovrà avere inizio entro dieci giorni dalla conclusione dell’esame a livello aziendale o dalla richiesta avanzata anche da una sola delle parti stesse.

 4.    Permanendo il disaccordo la controversia sarà sottoposta all’esame delle competenti Organizzazioni nazionali, che si incontreranno entro i dieci giorni successivi.

             5. In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all’art.11, comma .., punto …, sarà verificata la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l’applicazione del regime di orario previsto dal presente articolo.

 

…………………….. omissis ……………………..

 Premessa

 

I seguenti articoli disciplinano il ricorso al mercato del lavoro. Le parti convengono che per le attività ricorrenti e prevedibili la forma contrattuale prevista è quelle del lavoro a tempo pieno ed indeterminato, utilizzando gli strumenti di flessibilità del mercato del lavoro per cogliere le opportunità di crescita e sviluppo aziendale.

 

Pertanto, concordando che i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del presente Ccnl previa informativa alle strutture sindacali competenti,, convengono che l’insieme dei lavoratori assunti con contratti atipici (tempo determinato, somministrazione) non potrà superare il 27 % dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a livello azienda e del 47% a livello di ogni unità produttiva

Per i lavoratori mobili la percentuale del 27% potrà essere raggiunta anche attraverso la sola stipula di contratti a tempo determinato.

E’ comunque consentita l’attivazione di contratti di cui sopra sino a 10 unità purché non risulti superato il   totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’unità produttiva.

Tale percentuale potrà essere derogata, in fase di start up, per i primi due anni di avvio della nuova attività lavorativa con accordi sindacali da stipularsi a livello aziendale/territoriale.

Le parti convengono che quanto convenuto nei seguenti articoli esaurisce la necessità di flessibilità del mercato del lavoro.

Per quanto attiene il lavoro a chiamata e la somministrazione a tempo indeterminato, considerata la novità degli strumenti e stante la situazione congiunturale del settore, le parti convengono di non applicarli al settore. Le parti, inoltre, convengono di riesaminare le misure di flessibilità del mercato del lavoro in sede di rinnovo del CCNL per valutarne l’efficacia e la diffusione alla luce delle esigenze delle imprese, della difesa dei diritti delle persone che vi lavorano e dell’eventuale evoluzione normativa.   

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA PREMESSA ALL’ART .

 

Le parti stipulanti si richiamano all’Accordo europeo UNICE – CEEP – CES del 18.3.1999 nel quale, riconoscendo che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si dichiara che i contratti a tempo determinato rappresentano una tipologia di impiego funzionale a attività e servizi specifici, atta a soddisfare le esigenze sia aziendali che occupazionali.

 


 

1)     Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste per l’assunzione a tempo indeterminato.

2)     E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:

a.      per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;

b.      commesse improvvise e/o importanti con consegne in tempi ristretti;

c.      manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco di sede, uffici, magazzini, ecc..

d.      incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse, progetti straordinari o sperimentali;

e.      esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;

f.       assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;

g.      esecuzione di un servizio e/o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo

h.      necessità derivanti dall'intensificazione dell'attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico.

i.         sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità;

j.        fase di avvio di nuove attività e/o di nuovi servizi, ai sensi dell’art. 10 comma 7 lettera a) del D. Lgs. 6 settembre 2001, n° 368 per un periodo non superiore a 18 mesi;

k.      sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:

·         infermità per malattia

·         infortunio sul lavoro;

·         aspettativa;

·         sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18.1.1992, n. 16 e successive modificazioni;

·         astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151.

 

Le evenienze di cui sopra e le relative necessità di assunzioni a tempo determinato costituiranno materia di esame preventivo a livello di unità produttiva con le r.s.u/r.s.a. o, in mancanza di queste,    in sede locale con le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.

    Altre ipotesi di contratto a termine potranno essere concordate con i sindacati a livello aziendale

3)     Fatta salva la deroga per i lavoratori mobili di cui alla premessa il personale, anche a tempo parziale, assunto a termine ai sensi del comma 2, lettere b) c) d) e) f) g) h) i), non può eccedere mediamente nell’anno:

·         Nelle aziende fino a 50 dipendenti, la misura del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato;

·         nelle aziende con più di 50 dipendenti, la misura massima del 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e in ogni caso in misura non inferiore a quella consentita alle unità produttive fino a 50 dipendenti.

4)     Qualora se ne ravvisi la necessità, i limiti di cui sopra possono essere elevati con accordo sindacale con le OO.SS. territoriali congiuntamente alle R.S.U. in funzione delle specifiche esigenze aziendali.

Se dall'applicazione delle suddette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato all'unità superiore.

5)     L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 2.

6)     Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni calendariali dall'inizio della prestazione.

7)     L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa nei casi seguenti:

·     per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

·         salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

·         presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;

·         da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

 

8)     L'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento della lavoratrice/lavoratore che si deve assentare sia rispetto al periodo di inizio dell’astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.

9)     La durata massima del contratto è pari a un periodo complessivo di 36 mesi, compresa l’eventuale proroga del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale di lavoro. Tale norma non si applica per i contratti a tempo determinato assunti per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto.

10)L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.

11)Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del comma 9, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore fino al ventesimo giorno successivo.

Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

12)Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

13)Nel caso di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

14)Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la tredicesima e la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obbiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

15)Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato viene garantito un trattamento di malattia o infortunio pari a quello spettante al personale a tempo indeterminato, rapportato in funzione della durata del rapporto di lavoro.

16)Al lavoratore con contratto a tempo determinato è assicurata una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro.

17)L’azienda fornirà ai lavoratori con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle OO.SS. stipulanti informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili.

18)Ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato, per le ipotesi già previste dall’art. 23, comma 2, della legge 28.2.1987, n. 56, è riconosciuto un diritto di precedenza nelle assunzioni presso la stessa azienda e con la medesima qualifica. Tale diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti, per iscritto, in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.

Fermo restando il suddetto termine di un anno, a parità di richieste di assunzione per la medesima qualifica, prevale l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda attraverso precedenti contratti a tempo determinato. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica.

 

19)In caso di passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, i periodi di servizio prestato a tempo determinato è utile ai fini del computo della anzianità di servizio

20)La durata minima dei contratti a termine è di sei settimane e le norme relative al Fondo di Previdenza non si applicano ai contratti di durata inferiore ai 3 mesi.

21)Ai fini dell’art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato con contratto di durata superiore a 4 mesi.

22)Ai lavoratori con contratto a tempo determinato verrà corrisposto quanto previsto dal secondo livello di contrattazione.

 

 


 

1.     Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario settimanale r

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