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Data: 24/08/2014
Settore:
Istituzioni
E’ IN VIGORE IL CONGEDO OBBLIGATORIO (RETRIBUITO) DI UN GIORNO PER I NEO PAPÀ. ECCO COME FUNZIONA E COME FARE PER FRUIRNE - Il beneficio si può comunque utilizzare entro i cinque mesi successivi alla nascita - Preleva il Decreto Ministeriale pubblicato sulla G.U. - Preleva la Circolare Inps - Preleva l'informativa della filt Cgil Abruzzo

Il decreto ministeriale del 22 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro e politiche sociali ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015, un giorno di congedo obbligatorio (retribuito) e due di congedo facoltativo del padre, oltre a “forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo”. Il decreto in questione, pur essendo stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 febbraio 2013 e quindi in vigore da oltre un anno, non è stato pubblicizzato a sufficienza benché mai dalle aziende che se ne guardano bene dall’informare i lavoratori di questa nuova opportunità legata alla nascita di un figlio.

COME FUNZIONA - Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il quinto mese di vita del figlio. Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternita' della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso. La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, è invece condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo postpartum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. I giorni di astensione dal lavoro (obbligatorio e facoltativo) godranno della retribuzione piena e potranno anche essere effettuati in concomitanza con l’assenza della madre ma mentre quello obbligatorio si aggiunge al congedo di maternità, quelli facoltativi invece comportano una riduzione proporzionale del congedo materno.

COME FRUIRNE - Per fruirne è sufficiente fare richiesta scritta all’azienda con almeno 15 giorni di anticipo sulla data presunta del parto. Il beneficio si può comunque utilizzare entro i cinque mesi successivi alla nascita. Sono interessate infatti le nascite a partire dal 1 gennaio 2013 e sono compresi anche i lavoratori che fruiscono del congedo di paternità ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Fac Simile di domanda da indirizzare all’ufficio personale della propria azienda
Oggetto: Richiesta congedo obbligatorio (Decreto Ministeriale 22 dicembre 2012)
Il sottoscritto ………………… in occasione della nascita del figlio …… (nato a …….. il …………), chiede di poter usufruire per il giorno …………… del congedo obbligatorio di cui al decreto Ministeriale 22 dicembre 2012.

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