Data: 27/05/2018
Settore:
Dip. Diritti
(NOVITA') ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE 2018/2019: DOPO UN BIENNIO CONSECUTIVO DI BLOCCO, TORNANO A SALIRE I LIVELLI DI REDDITO (+1,1%) AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO - Il reddito del nucleo familiare da prendere in considerazione è quello prodotto nell'anno solare precedente. Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019, si deve considerare il reddito prodotto nel 2017 - Preleva le nuove tabelle 2018/2019 - Preleva la circolare INPS n.68 dell'11/5/2018 - Compila on line il modello anf 2018

Con la Circolare Inps n. 68 dell’11/5/2018 , l'Inps (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) ha provveduto a comunicare i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'Assegno al Nucleo Familiare (ANF), da applicare alle diverse tipologie di nuclei nel periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019.
La legge n. 153/88 infatti, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2016 e l'anno 2017 è risultata pari al +1,1 per cento, pertanto i livelli reddituali sono stati rivalutati secondo tale indice.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Le nuove tabelle, in vigore in definitiva dal 1° luglio 2018, saranno prese in esame fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per ottenere il pagamento dei nuovi assegni occorrerà inviare le domande al datore di lavoro attraverso l'apposito modulo (anf dip) predisposto dall'Inps. Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019, si deve considerare il reddito prodotto nel 2017.

www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it