Ancora una volta l'Antitrust cerca di fare chiarezza sugli affidamenti in house. Nei giorni scorsi il Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 23-bis del Decreto Legge 112/2008, convertito e modificato con la legge 6 agosto 2008/133", allo scopo di informare gli enti locali sulle procedure da seguire in materia di affidamento in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per il rilascio del parere dell'Autorità previsto dal comma 4 dell'articolo 23-bis. Il Garante sottolinea nuovamente che, come previsto dalla normativa vigente, il principio generale per l'affidamento dei servizi pubblici deve essere effettuato mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica e prevede la possibilità di derogare solo laddove sussistano "particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento" che "non permettono un efficace e utile ricorso al mercato". Ed, inoltre, in caso di deroga alle procedure competitive, l'ente affidante deve trasmettere una relazione contenente gli esiti dell'analisi all'Autorità Antitrust per l'acquisizione di un parere che, tuttavia, non è vincolante. La richiesta di parere, sottolinea l'Antitrust, va presentata prima della delibera con la quale l'ente affidante affiderà il servizio, ed in tempo utile per il rilascio del prescritto parere, che ai sensi di legge deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della istanza. L'ente locale è tenuto, quindi, a fornire, tra l'altro: una relazione contenente gli esiti dell'indagine di mercato dai quali risulti, in termini comparativi, la convenienza dell'affidamento diretto rispetto all'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica; informazioni concernenti le caratteristiche economiche del settore o del mercato tali da giustificare l'affidamento in-house; indicazioni in merito alle eventuali forme di finanziamento o di sussidio dell'attività oggetto di affidamento e delle attività connesse.