La corte di giustizia condanna l'Italia, tutti gli atti vanno annullati
L'AQUILA. La Corte di Giustizia Europea ha condannato l'Italia, e dunque il Comune dell'Aquila, per non aver rispettato la direttiva sugli appalti pubblici in merito alla progettazione e alla realizzazione della metropolitana di superficie, i cui lavori sono tra l'altro fermi da tempo. Secondo il giudizio della Corte, l'opera non poteva essere realizzata attraverso il ricorso a un project financing.
Una sentenza che impone ora al Comune l'obbligo di revocare (in autotutela) il contratto e gli atti successivamente compiuti. L'intervento dei giudici della Corte di Giustizia era stato richiesto dalla Commissione europea che, sulla scorta di un ricorso del comitato di via Roma (contrario sin dall'inizio all'opera) rappresentato dall'avvocato Fausto Corti, aveva avviato nell'ottobre del 2005 una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Un'azione con la quale Bruxelles segnalava al governo italiano alcune "pesanti anomalìe" relative alla procedura seguita dal Comune per la realizzazione della metropolitana. In particolare, la Commissione sosteneva «che l'aver assegnato i lavori ricorrendo all'istituto della cosiddetta "finanza di progetto" e aver poi modificato il progetto preliminare (posto alla base della gara) successivamente alla pubblicazione del bando, è in contrasto con quanto previsto dalla direttiva europea che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici». Tesi accolte dalla Corte di Giustizia a cui la Commissione si è rivolta (nel 2007) dopo avere ritenuto evidentemente "fragili" le osservazioni inviate dall'Italia e dopo avere studiato i documenti portati allora a Bruxelles da alcuni amministratori comunali.
I fatti in questione risalgono al 2002, quando il Comune constatò la fattibilità e il pubblico interesse della proposta presentata dal raggruppamento Cgrt (capitanato dall'imprenditore aquilano Eliseo Iannini) in qualità di promotore per la progettazione e la realizzazione di una tranvia. L'importo dei lavori era stimato in 33 milioni e mezzo di euro.
Il Comune bandì la gara per l'attribuzione della concessione che, con il bando andato deserto, assegnò poi al Cgrt. La convenzione fu siglata nel novembre di quello stesso anno e prevedeva che la persona incaricata della gestione del servizio, sarebbe stata tenuta a corrispondere al concessionario un canone trentennale che copriva interamente il rischio correlato al capitale investito dallo stesso concessionario per la realizzazione dell'opera.
Il progetto preliminarie dell'opera, sul quale si basava la gara d'appalto, subì modifiche in quello definitivo presentato dopo la pubblicazione del bando di concessione. Modifiche che furono approvate dal ministero delle Infrastrutture.
Per la commissione europea (tesi fatta propria dalla Corte di Giustizia) si configura un appalto pubblico. E ciò perché «il Cgrt, non gestendo in prima persona l'opera e percependo un canone garantito, non si è assunto i rischi finanziari dell'operazione». Cosa questa che qualifica l'operazione come appalto publico e non come concessione di lavori pubblici.
Una sentenza che apre la strada alla revoca della convenzione e all'azzeramento degli atti fin qui compiuti. Per l'avvocato Corti, «il Comune ha ora l'obbligo di uniformare le sue decisioni a tale sentenza, predisponendo l'annullamento (in autotutela) di tutti gli atti derivanti dalla convenzione. Il tutto, secondo Corti «con il solo obbligo per il Comune di pagare al Cgrt il danno emergente, ovvero i lavori effettivamente eseguiti». Lavori che il Comune, sempre che decida di proseguire l'opera dopo l'ulteriore stop avuto alcune settimane fa dalla Soprintendenza, dovrà affidare a un altro appaltatore.