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Pescara, 21/06/2026
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Data: 03/01/2009
Testata giornalistica: Il Centro
Pensionati che lavorano, via libera al cumulo. Anzianità: da luglio nuovo sistema di finestre, bisogna avere 59 anni e quota 95

Con gennaio 2009 eliminate molte penalizzazioni di reddito almeno a 60 anni (donne) e 65 (uomini) o 58 ma con 37 anni di contributi

ROMA. Con il 2009 è scattata una novità, per molti rivoluzionaria, nel sistema pensioni: è possibile cumulare totalmente le pensioni e i redditi da lavoro dipendente. Il ministro Sacconi presentò l'anno scorso questa novità come un modo per combattere il lavoro nero. I pensionati con almeno 37 anni di contributi e 58 di età possono sommare stipendio e pensione senza alcuna trattenuta come invece avveniva in passato. Totalmente cumulabili anche le pensioni per chi è andato in pensione con 40 anni di contributi, chi riceve pensione di vecchiaia o, essendosi ritirato prima dallavoro, ha ormai compiuto l'età richieta per il pensionamento di vecchiaia (60 per le donne, 65 per gli uomini). Naturalmente non manca chi protesta perchè si sente penalizzato: ad esempio un maschio che è andato in pensione nel 2006 con 57 anni e 37 di contributi.
Nuove finestre. Dal 1º luglio 2009 scattano le nuove regole per le pensioni di anzianità. Non basterà più aver compiuto 58 anni. Da luglio 2009 fino alla fine del 2010 l'età minima sale a 59 anni (60 per gli autonomi) e bisogna aver raggiunto quota 95 (96 per gli autonomi), sommando età anagrafica e anni di contributi: esempio 59 anni + 36 di contributi, oppure 60+35 o 61+34. Nel 2011 e 2012 l'età minima sale a 60 (61 gli autonomi) e la quota a 96 (97 autonomi). Dal 2013 bisognerà aver compiuto 61 anni (62) e quota 97 (98).
Aumento del 3,3%. L'Istat, in via previsionale, ha stabilito per il 2009 un aumento della perequazione automatica nella misura del 3,30%. Mimina 458,20 euro. Da gennaio 2009, la pensione minima è di 458,20 euro per tredici mensilità, pari a 5.956,60 euro annui. Limiti di reddito. L'integrazione al minimo spetta in misura intera se i redditi personali assoggettabili all'Irpef non superano i 5.956,60 euro annui (pari al trattamento minimo stesso). In caso di redditi superiori e fino a 11.913,20 euro, l'integrazione può spettare in misura parziale. Se il reddito supera il tetto di 11.913,20 euro, non si ha diritto ad alcuna integrazione, neanche parziale. Assegno e pensione sociale. Per il 2009 l'assegno sociale è di 409,05 euro, pari a 5.317,65 annui. La pensione sociale è di 337,11 euro, per un importo annuo di 4.382,43 euro.Invalidità civile. Per attribuire la pensione agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, vengono presi in considerazione soltanto i redditi personali del richiedente.

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