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Data: 04/02/2009
Testata giornalistica: Filt mobilit
Gruppo FS. Le nuove norme Inps

Sintetica descrizione delle nuove norme Inps applicate anche alle società del Gruppo FS per effetto dell'art. 20 della L. 133/2008. modifica ai trattamenti applicati alle lavoratrici e ai lavoratori, ma introduzione,dall'1 gennaio 2009, nuove procedure per l'attivazione dei trattamenti di maternità/paternità e di congedi disciplinati dalla L. 104/1992 nuove procedure introdotte, per lavoratrici e lavoratori classificati come "operaio", per quanto riguarda la malattia. definizione di "operaio" applicata in FS. procedure transitorie per coloro che, all'1 gennaio 2009, à fruivano dei congedi previsti dalla L. 104/92 e delle assenze di lunga durata per maternità/paternità.

Dal 1 gennaio 2009, per effetto dell'art. 20 della L. 133/2008, anche alle aziende di diritto privato di proprietà pubblica (FS, Enel, Rai, Poste Italiane e Anas) è fatto obbligo di applicare le disposizioni già vigenti per le imprese private in materia dai assicurazione per maternità e malattia e disoccupazione involontaria.
La precedente situazione particolare, in vigore fino alla fine del 2008, si fondava su una pluralità di fattori di "esonero", legati all'origine pubblica delle aziende, alla natura pubblica della proprietà, a diversi orientamenti che, in sostanziale costanza legislativa, aveva espresso l'Inps nel corso degli anni, durante le varie fasi di evoluzione giuridica di queste aziende.
Le disposizioni introducono nuovi obblighi contributivi a carico delle imprese. Nel caso di FS, si tratta del 2,22% per i trattamenti di malattia, dello 0,46% per quelli di maternità e dell'1,61% per quelli di disoccupazione involontaria.
Sulla base delle prime indicazioni fornite dall'Inps con Circolare n. 114 del 30 dicembre 2008, in attesa di ulteriori indicazioni dell'ente previdenziale sulla specifica posizione contributiva del Gruppo FS, dall'1 gennaio 2009 sono sottoposti a procedura modulistica Inps i seguenti trattamenti: malattia (limitatamente ai dipendenti classificati "operai"m secondo la definizione convenzionalmente adottata da FS descritta di seguito), maternità e congedi parentali, congedi disciplinati dalla L. 104/1992
Ai fini della definizione di "operai" e, quindi, dell'adozione delle nuove procedure, attuando i criteri dettati dal Codice Civile, è stata adottata la seguente perimetrazione professionale riferita al CCNL delle Attività Ferroviarie e alle caratteristiche operative del lavoro ferroviario:
- i dipendenti inquadrati nei livelli H e G, indipendentemente da ogni altro criterio;
- i dipendenti inquadrati nel livello F non appartenenti alle figure professionali di "Operatore Specializzato Uffici", "Operatore Specializzato di Bordo", "Operatore Sanitario Specializzato " e "Infermiere";
- i dipendenti inquadrati nel livello E non appartenenti alle figure professionali di "Tecnico di Ufficio", "Tecnico Commerciale" e "Tecnico Sanitario";
- i dipendenti inquadrati nel livello D, limitatamente alle figure professionali di "Nostromo", "Capo Elettricista" e "Capo Motorista" del settore navigazione di RFI;
- gli apprendisti, indipendentemente dalla figura professionale ricoperta.
In base alle nuove procedure, dall'1 gennaio 2009 detti dipendenti devono presentare o inviare all'Inps e al datore di lavoro, entro il termine/perentorio di 2 giorni dal rilascio, rispettivamente il certificato (mod. OPM1) e l'attestato di malattia (OPM2) compilati dal medico curante.
Nella fase transitoria, e solo per l'anno 2009, i dipendenti già assenti all'1 gennaio 2009 per congedi di paternità/maternità o per congedi riferiti all'art. 33 della L. 104/1992 devono produrre la certificazione Inps entro il 31 gennaio 2009, mentre originariamente era previsto il termine del 15 gennaio.
La materia è stata oggetto di un incontro sindacale con il Grippo FS, svolto lo scorso 14 gennaio, in occasione del quale è stato illustrato dall'azienda il nuovo quadro normativo ed è stato sottoscritto un verbale di riunione, mentre, qualche giorno dopo, il 19 gennaio, FS ha emanato una nuova circolare interna che integra la precedente circolare del 23 dicembre 2008.

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