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Data: 18/02/2009
Testata giornalistica: Trambus
Bari, illegittimo l'affidamento all'Amtab. Il Consiglio di Stato annulla gli atti: «Mancano i requisiti per il ricorso all'in-house»

E' illegittimo l'affidamento in house di un servizio di tpl se lo statuto della società di gestione non garantisce in via certa e permanente l'incedibilità delle azioni ai privati. E' quanto si evince leggendo una recente sentenza del Consiglio di Stato, che così ha annullato l'affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale effettuato dal Comune di Bari in favore della società partecipata A.M.T.A.B. S.p.a.. L'eccezione, sollevata su ricorso dell'Anav, ha quindi riconfermato i principi cardine, reclamati dall'Associaizone, che devono sottendere gli affidamenti, così come elaborati in origine dalla giurisprudenza europea (in primis dalla sentenza Teckal C- 107/98). Il Consiglio di Stato ha, così, riformato integralmente la pronuncia emessa in primo grado dal Tar Puglia nel 2007, annullando gli atti relativi all'affidamento diretto disposti dal Comune di Bari. In particolare, l'organo contesta la carenza dei requisiti di legittimità dell'affidamento in house elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, sopratutto la mancanza del cosiddetto controllo analogo che, secondo quanto affermato dai giudici, comporta che "la proprietà pubblica della totalità del capitale sociale non solo deve permanere per tutta la durata del rapporto ma deve essere garantita da appositi e stabili strumenti giuridici, quali il divieto di cedibilità delle azioni posto ad opera dello statuto". Nella fattispecie il Consiglio di Stato ha ritenuto insussistente tale garanzia in quanto lo statuto della A.M.T.A.B. "prevedeva espressamente che potessero entrare a far parte della società anche imprese [?] private con partecipazione fino al 49% del capitale sociale". Dalla sentenza emerge, quindi, che il possesso dell'intero capitale sociale da parte dell'ente pubblico, pur idoneo a garantire il controllo analogo a quello esercitato sui servizi interni, perde tale qualità se lo statuto della società consente che una quota di esso, anche minoritaria, possa essere alienata a terzi.

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