ROMA Stop agli scioperi selvaggi nei trasporti. Le «direttive» preannunciate qualche settimana fa dal ministro, Maurizio Sacconi, domani, in Consiglio dei ministri, saranno assemblate in un disegno di legge che comunque dovrebbe essere successivamente discusso (parola del titolare del Welfare) con le parti sociali. Una riforma limitata ai trasporti e non più all'intero settore dei servizi pubblici, come chiedevano e chiedono i sindacati. Protesta virtuale, soglia di rappresentatività, arbitrato, referendum, eliminazione dell'effetto annuncio, nuove norme sanzionatorie. Sono questi i "titoli" del ddl che dovrebbe «integrare e modificare, eventualmente abrogandola e sostituendola» la vecchia normativa sul diritto di sciopero. «Obiettivo del governo - è scritto nella bozza del provvedimento - è realizzare un migliore e più effettivo contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e diritto alla mobilità e alla libera circolazione».
Nella sostanza, una normativa più rigorosa che dovrebbe neutralizzare le agitazioni delle sigle più piccole e, dunque, meno rappresentative che oggi sono in grado di paralizzare la mobilità dei cittadini e delle merci anche se il tetto minimo del 50% del livello di rappresentatività fissato dal ddl per formalizzare la protesta può costituire un effettivo limite all'esercizio del diritto di sciopero, non fosse altro perchè "titolari" della protesta stessa sarebbero soltanto le confederazioni, cioè Cgil, Cisl, Uil, Ugl, le sole in grado e solo unitariamente di poter superare la soglia del 50%. Vero, in alternativa sarà introdotto il referendum, ma sarebbe uno strumento di difficile, comunque laboriosa e lenta applicazione. In alternativa, sarà percorribile la strada dello "sciopero virtuale", cioè senza interruzione delle mansioni, che potrà «essere reso obbligatorio per determinate categorie professionali le quali possano determinare, in caso di astensione dal lavoro, la concreta impossibilità di erogare il servizio principale essenziale». Il lavoratore perderebbe il salario, ma garantirebbe il servizio e la propria azienda pagherebbe una cifra da definire per ogni dipendente che incrocia le braccia. Cifra che finirebbe in un fondo di solidarietà comune.
Il disegno di legge interviene anche sul devastante "effetto annuncio" attraverso regole che fissano un «congruo anticipo della revoca dello sciopero» e procedure di raffreddamento e conciliazione. In pratica, l'annunciata protesta dovrà essere revocata con largo anticipo sui tempi di attuazione. Oggi, molto spesso le agitazioni sono cancellate all'ultimo momento ed il risultato è che chi le ha proclamate non paga ottenendo però lo stesso, paralizzante, risultato. Un calcolo assai attendibile dice che l'80% degli scioperi indetti viene poi cancellato. Il disegno di legge prevede anche norme relative alla «rarefazione soggettiva e oggettiva». Cosa vuol dire? Che tra una agitazione e un'altra dovrà essere rispettato un lasso di tempo tale da non far saltare completamente il sistema dei trasporti.
Fissate anche regole di natura arbitrale e conciliativa: dovrebbero essere attribuite a una speciale Commissione giudicatrice che potrà avvalersi di strutture del ministero del Welfare. Infine, è prevista una revisione del sistema delle sanzioni in caso di violazione delle regole: e nei confronti dei lavoratori e nei confronti delle aziende. L'obiettivo è quello di rendere effettivo lo strumento. Oggi le sanzioni, comminate dalla Commissione di garanzia e applicate dal datore di lavoro, sono sostanzialmente virtuali. Domani a decidere la loro erogazione dovrebbero essere i prefetti.
I PUNTI SALIENTI
La proclamazione dello sciopero potrà essere annunciata e legittimata soltanto se verrà da parte di organizzazioni sindacali che complessivamente possono vantare una rappresentatività superiore al 50% dei lavoratori e dalla dichiarazione preventiva alla protesta da parte del singolo lavoratore almeno con riferimento a settori di particolare rilevanza. In pratica, soltanto se unite le confederazioni potranno essere in grado di proclamare legittimamente uno sciopero.
Nel caso in cui lo sciopero non sia proclamato da organizzazioni sindacali con oltre il 50% di rappresentatività, potrà essere richiesto un referendum consultivo e obbligatorio che potrà così quantificare l'impatto della protesta sulla collettività con adeguato anticipo. Ovviamente, lo strumento richiederà tempi relativamente non brevi tra la verifica del referendum e la protesta.
Vengono fissate adeguate procedure per stabilire con un «congruo anticipo» la revoca dello sciopero al fine di eliminare l'effetto annuncio. Tra esse una più efficiente disciplina delle norme di raffreddamento e conciliazione. Insomma, la protesta annunciata non potrà più essere revocata immediatamente prima della stessa o sarà "pagata" dai lavoratori.