ROMA. Ecco com è esercitato il diritto allo sciopero nei principali Paesi dell'Unione europea
Francia. Lo sciopero è un diritto individuale sancito dalla Costituzione. Esistono diversi tipi di azione collettiva, tra queste sono vietate: lo sciopero bianco, lo sciopero a scacchiera, il rallentamento del lavoro, lo sciopero di solidarietà, la serrata, il picchettaggio. Lo sciopero politico è considerato un abuso, a meno che il datore di lavoro contro cui si protesta sia lo Stato. Per l'azione collettiva nel settore pubblico è obbligatorio un preavviso di 5 giorni. Il diritto conosce alcune limitazioni: non può esercitarlo una parte dei dipendenti pubblici (prefetti, giudici, forze armate, guardie carcerarie); il governo può richiedere che sia fornito un livello minimo di servizi.
Germania. Il diritto allo sciopero deriva dalla libertà d'associazione riconosciuta dalla Legge fondamentale, ed è quindi di natura sindacale. Sono vietate le azioni collettive di picchettaggio, di sciopero selvaggio e politico. Sono invece considerate azioni legittime lo sciopero dimostrativo pacifico, il rallentamento del lavoro. L'azione secondaria è lecita solo in determinati casi. I dipendenti pubblici tedeschi non hanno diritto di scioperare e l'azione collettiva è sempre vietata se interessa questioni disciplinate da un contratto in vigenza.
Regno Unito. Lo sciopero non è sancito come diritto fondamentale, ma è regolato dalla legge che stabilisce con esattezza quali controversie possono godere dell'immunità e quindi essere legittime. E' vietato lo sciopero per solidarietà e quello politico, è lecito invece il rallentamento lavoro e il picchettaggio pacifico. Chi sciopera può essere licenziato una volta che il periodo di protezione statuaria sia giunto al termine. Prima di indire uno sciopero deve essere messo ai voti e il datore di lavoro deve essere avvertito 7 giorni prima.
Spagna. Il diritto allo sciopero è garantito dalla Costituzione. Tra le forme di azione collettiva vietate c'è lo sciopero bianco. Per quanto riguarda lo sciopero solidale la sua legittimità è stabilita caso per caso. La procedura per indire uno sciopero prevede un preavviso di 5 giorni, che diventano 10 nei servizi pubblici dove, per quelli essenziali, sono previste restrizioni. Il ministro del Lavoro può intimare la ripresa dei servizi.