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Data: 11/03/2009
Testata giornalistica: Il Centro
Indennità di maternità anche se licenziata. Inps condannata in appello: dovrà «risarcire» una mamma in mobilità

La Corte aquilana conferma la sentenza del tribunale del lavoro teatino: il trattamento previdenziale non esclude l'altro, rispondendo a funzioni differenti

CHIETI. Mamme lavoratrici licenziate, le indennità di maternità e mobilità devono essere entrambe corrisposte. L'una non esclude l'altra. E' quanto dice la Corte di appello, sezione lavoro, che ha condannato l'Inps a pagare l'indennità di maternità (con interessi e spese) a una lavoratrice teatina che percepiva anche quella di mobilità. Così come il giudice di primo grado, i colleghi aquilani hanno ritenuto che un trattamento previdenziale non si sostituisce all'altro, in quanto le due indennità «corrispondono a due esigenze diverse».
Nella sentenza, firmata dal presidente Stefano Jacovazzi e dalla consigliere Rita Sannite e Silvia Rita Fabrizio, i giudici, riaffermando la giustezza della decisione del collega Ciro Marsella, nel respingere il ricorso dell'Inps, hanno messo la parola fine a un comportamento dell'istituto di previdenza che ha sempre negato l'indennità di maternità alle mamme lavoratrici in mobilità, convinto, su una personale interpretazione della legge, (Dlgs 151 del 2001) che il trattamento previdenziale non fosse erogabile se la lavoratrice era in mobilità. Le sentenze del distretto abruzzese sono le prime in Italia e aprono varchi costituendo più di un orientamento a ricorsi futuri. Il caso in questione è stato curato dal giuslavorista, avvocato Giuseppe Grande, (incaricato dal patronato Inas-Cisl di Chieti), che ha difeso i diritti di una lavoratrice, dipendente di una lavanderia locale, che il 12 dicembre del 2002 è stata licenziata con provvedimento collettivo. La donna acquisì il diritto alla mobilità dal 17 dicembre 2002. Qualche settimana dopo, rimase incinta e ottenne l'interdizione dal lavoro anticipata, periodo al quale seguì quella obbligatoria. Il legislatore, per tutelare la madre lavoratrice, ha previsto l'indennità di maternità anche per quelle lavoratrici entrate in gravidanza entro due mesi successivi alla perdita del posto di lavoro. Ma l'Inps, pur rientrando questo caso nelle condizioni previste dalla norma, ha comunque negato l'indennità di maternità. Al diniego dell'istituto, è seguito il ricorso della donna accolto dal giudice Marsella che sostenne la diversità di funzione dei due emolumenti, tesi già sostenuta dalla Cassazione nel 2000. Identiche le motivazioni dei giudici della corte d'appello aquilana. «I due trattamenti previdenziali», si legge, «corrispondono a due esigenze diverse, una della quali non sostituisce l'altra, mentre una segue l'altra cronologicamente». E ancora: «E' infatti evidente che la donna in maternità fruisce della tutela accordatale proprio per le esigenze che dalla maternità derivano. Mentre la tutela qualificata di mobilità corrisponde alla esigenza di aiutare il lavoratore che rimanga disoccupato». La donna in maternità non è in condizioni di lavorare per questo non lo fa. Solo quando non è più in quella condizione è in grado di riprendere a lavorare. «Ed è giusto», scrivono i giudici di appello, «che le venga apprestata la tutela che compete al lavoratore che abbia perso il lavoro, e che viene resa come ausilio nel periodo di ricerca di una nuova occupazione». Qualora non le venisse garantito un sollievo aggiuntivo pari a quello della mobilità, la lavoratrice risulterebbe svantaggiata e discriminata rispetto agli altri colleghi.

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