Il Parlamento europeo si è pronunciato su una proposta legislativa che stabilisce un quadro comunitario sui diritti dei passeggeri di autobus nel trasporto nazionale e internazionale. Fissa gli obblighi dei vettori, compresi gli indennizzi in caso di cancellazione o ritardo, smarrimento o danneggiamento dei bagagli e decesso o lesioni dei passeggeri. Sancisce i diritti dei disabili, incluso quello all'assistenza, e garantisce l'informazione dei passeggeri e la possibilità di reclamare da parte degli utenti. Con riguardo al rapporto passeggeri- chilometro, il trasporto effettuato con autobus rappresenta il 9,3% di tutti i servizi di trasporto terrestre nell'Unione europea e - dopo l'automobile privata (82,8%) - costituisce il principale mezzo di trasporto di persone (8,3% di tutti i modi e mezzi di trasporto). Il settore è protagonista di una crescita costante dell'ordine del 5,8% tra il 1995 e il 2004, passando dai 474 ai 502 milioni di persone trasportate. Il volume di viaggiatori che utilizzano il trasporto internazionale con autobus si aggira intorno ai 72,8 milioni di persone all'anno. Attualmente, però, non esiste una disciplina comune relativa al trattamento dei reclami e alla composizione delle controversie tra i viaggiatori e le imprese di trasporto con conseguenti notevoli differenze tra le norme sulla responsabilità delle imprese di trasporto. Approvando con 557 voti favorevoli, 30 contrari e 23 astensioni la relazione dell'eurodeputato "italiano" Gabriele Albertini (PPE/DE, IT), il Parlamento accoglie con favore la proposta della Commissione volta a definire i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus allo scopo di migliorare l'attrattiva e la fiducia del pubblico in questo tipo di trasporto e istituire pari condizioni di concorrenza tra i vettori degli Stati membri e fra i diversi modi di trasporto. Presenta però anche numerosi emendamenti volti soprattutto a rafforzare i diritti dei passeggeri. Non essendoci accordo col Consiglio europeo, la procedura proseguirà nella prossima legislatura. Il regolamento si applicha "al trasporto di passeggeri effettuato da autolinee mediante servizi regolari". A determinate condizioni, d'altro canto, gli Stati membri possono escludere taluni servizi di trasporto urbano e suburbano. La bozza del regolamento è suddivisa in 5 parti: la Responsabilità nel caso di cancellazione e ritardo prolungato; Responsabilità per lo smarrimento e il danneggiamento del bagaglio; Responsabilità in caso di decesso e lesioni dei passeggeri; Diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta; Diritto all'informazione.