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Pescara, 26/04/2026
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Data: 13/05/2009
Testata giornalistica: Filt mobilit
La riforma del diritto di sciopero - Il testo del governo, le cose che non vanno

1. LA SCELTA DELLA LEGGE DELEGA
La scelta della legge delega impedisce al Parlamento il pieno e diretto coinvolgimento su una materia
delicata che riguarda diritti costituzionalmente tutelati
2. LE SOGLIE DI RAPPRESENTATIVITÀ PER DICHIARARE GLI SCIOPERI
Gli sbarramenti introdotti per la proclamazione dello sciopero, con i seri dubbi di validità costituzionale,
determina un percorso che priva del diritto sindacati e lavoratori, in mancanza di regole certe di
misurazione della reale rappresentatività dei soggetti proclamanti. Questa norma, se non modificata, può
determinare attraverso le regole per la proclamazione, il venir meno del diritto costituzionalmente
tutelato.
3. LA DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI ADESIONE
La dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero, nei trasporti, non trova giustificazione alcuna,
essendo sempre previsti i servizi minimi. La sua introduzione rappresenterebbe una grave limitazione
della libertà dei lavoratori e un inaccettabile disequilibrio nei rapporti tra imprese e dipendenti, oltre che
la messa in discussione di un fondamentale principio democratico.
4. LO SCIOPERO VIRTUALE
La previsione dello sciopero virtuale non può essere sostitutivo dello sciopero. In casi particolari,
disciplinati tra le parti sociali, va prevista un contributo economico da parte dell'impresa destinataria
dello sciopero virtuale tale da rendere efficace la protesta.
5. PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE, RAREFAZIONI, REVOCA
Su questi punti la disciplina attuale è ampiamente sufficiente, considerate anche le provvisorie
regolamentazioni da parte della commissione di garanzia, sarà invece necessario adeguare alle nuove
norme queste procedure che, in alcuni casi, possono essere semplificate. Non si capisce infatti a cosa
possa servire intervenire ancora sulle rarefazioni.
6. COMPITI E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA
La trasformazione della Commissione di Garanzia la priva della necessaria indipendenza a garanzia del
funzionamento del sistema. La trasformazione in autorità direttamente collegata al Ministero del lavoro
non garantisce più la "terzietà" indispensabile in materia di garanzie di natura costituzionale. Altrettanto
inaccettabile appare l'attribuzione del ruolo di conciliazione e arbitrato "anche obbligatorie" alla
Commissione di Garanzia realizzando una profonda distorsione nel sistema relazionale.
7. SANZIONI
La previsione di sanzioni pecuniarie per i lavoratori, in sostituzione delle attuali previsioni di sanzioni
disciplinari, comporterebbe anche il venir meno del diritto alla difesa previsto dalla legge 300/70.

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