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Data: 14/05/2009
Testata giornalistica: Filt mobilit
Trasporto pubblico locale. Malattia e invalidita', tutto confermato

Malattia. Come accennato, il DM del 4 dicembre 2008, pubblicato in GU il 19 marzo 2009, dà formale applicazione alla copertura degli oneri, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dai conseguenti accordi sindacali di settore sottoscritti nel corso del 2005. Come si ricorderà, la legge 311/2004 (Finanziaria 2005) aveva previsto, nell'ambito del più complessivo processo di armonizzazione della materia al regime generale, che dall'1 gennaio 2005 i trattamenti previdenziali di malattia fossero applicati anche ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. In analogia con quel settore, la stessa norma legislativa ha previsto altresì che l'eventuale erogazione di trattamenti aggiuntivi fosse disciplinata dalla contrattazione collettiva di categoria. La nuova norma legislativa diede origine nel corso del 2005 ad una impegnativa vertenza sindacale, conclusa con due importanti accordi nazionali sottoscritti, rispettivamente, il 19 settembre con Asstra e il 15 novembre con Anav. Il recente DM non interviene su alcune questioni interpretative ed applicative che risultano tuttora aperte, dopo oltre tre anni, in alcune aziende, né modifica i trattamenti derivanti dalla corretta e completa applicazione dei due accordi sindacali. Il DM, invece, dà compiutezza alla materia ed alle relative procedure da attivare tra i diversi soggetti interessati. In base al DM, pertanto, il Ministero di Infrastrutture e Trasporti provvede a trasferire all'Inps le risorse complessive stanziate dal decreto stesso, a valere sull'apposita evidenza contabile istituita nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di propria competenza. A sua volta, l'Inps provvede ad erogare le somme spettanti alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. L'effettiva erogazione da parte dell'Inps è subordinata alla verifica della correttezza contributiva o del possesso, da parte delle aziende interessate, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ai fini dell'eventuale conguaglio.

Invalidità. A seguito della nota congiunta del 12 gennaio scorso, con la quale Asstra, Anav e le Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa e Ugl chiedevano ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e dell'Inps l'emanazione di chiare disposizioni interpretative in materia di trattamenti di invalidità, con Messaggio Inps n. 4665/2009 del 2 marzo 2009 l'Istituto dichiara formalmente che nulla è variato, rispetto alla normativa precedente, per quanto riguarda la vigenza della prestazione di invalidità specifica degli autoferrotranvieri. Come si ricorderà, la Legge 5 agosto 2008, n. 133, oltre ai contenuti di carattere finanziario e previdenziale, contiene una disposizione sulla semplificazione normativa che cancella dall'ordinamento circa 3500 leggi. Nell'elenco delle disposizioni abrogate è compresa anche la legge 28 luglio 1961, n. 830 che disciplina tuttora la pensione di invalidità specifica per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, in forza dell'espressa conferma degli artt. 12 e 13 della stessa legge 830/1961 contenuta nel D.Lgs 414/1996. Con la legge n. 9 del 18 febbraio 2009 (nuova norma sulla semplificazione che abroga circa 29.000 disposizioni), la legge 830/1961 è stata stralciata dall'allegato A della legge 133/08, tornando in piena vigenza, senza soluzione di continuità, per cui, conseguentemente, ha trovato piena soddisfazione l'interpretazione sostenuta dalle parti sociali di settore con la nota congiunta dello scorso 12 gennaio. Sulla materia, inoltre, la Filt-Cgil Nazionale e il Patronato Inca-Cgil hanno predisposto un'accurata nota informativa alle rispettive strutture territoriali, allo scopo di realizzare, ove necessario, la tutela individuale che si dovesse rendere necessaria a seguito di eventuali interpretazioni difformi. Le medesime strutture territoriali di categoria e del Patronato sono pertanto a disposizione dei lavoratori del settore per qualsiasi ulteriore chiarimento e per eventuali necessità di assistenza individuale.

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