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Data: 23/06/2009
Testata giornalistica: Clickmobility
Tpl e affidamento: grazie ad un subemendamento si potrebbe concretizzare il periodo transitorio fino al 2019. L'Italia in linea con l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo

Periodo transitorio fino al 2019 e affidamenti diretti per i servizi di trasporto pubblico locale?
L'Italia sembra procedere a grandi passi verso questa soluzione.
Il primo step, come è ormai noto, è stato compiuto in Senato grazie alla presentazione di un subemendamento trasformatosi nell'articolo 61 del disegno di legge 1195 sull'internazionalizzazione delle imprese e sull'energia.
Una novità che in soldoni concretizza il periodo transitorio a dieci anni a partire dal prossimo dicembre, in linea con le norme sancite dall'ue.
L'articolo in questione nel passaggio alla Camera, dove è attesa l'ultima votazione, ha subito variazioni anzi, per la precisione, porta con se tutta una serie di elementi aggiuntivi posti all'interno di quello che tramesso dal Senato come A.S. 1195 è ora il disegno di legge C. 1441-ter/B recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".
Nella giornata di giovedì scorso la X Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati ha concluso l'esame del disegno di legge C. 1441-ter/B.
L'articolo 33-octies introdotto dalla X Commissione Industria del Senato (divenuto articolo 61 del testo approvato dall'Aula), come è ormai dato di sapere propone una nuova disciplina delle modalità di affidamento dei servizi di TPL prevedendo che "al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, secondo paragrafo del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle società che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatarie di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422".
Quanto alle novità introdotte alla Camera l'articolo 61 aggiunge anche che "alle società che, in Italia e all'estero, risultino aggiudicatarie di contratti di servizio" con affidamento diretto "non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a) del Dlgs 422 del 1997". E per dirla in breve non si dovrebbe più afffrontare l'iter delle gare per aggiudicarsi i servizi ed inoltre sarebbe concesso di poter partecipare a regolari gare anche al di fuori del proprio territorio.

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