Le compensazioni per gli obblighi di servizio concesse alle aziende di trasporto pubblico locale devono soggiacere alla normativa comunitaria - giurisprudenza compresa - pena la illegittimità. E nella fattispecie deve essere possibile calcolare i costi sostenuti dall'impresa incaricata allo svolgimento del servizio oggetto della composizione: in caso contrario «il regolamento n. 1191/69, come modificato dal regolamento n. 1893/91, osta alla concessione di indennità di compensazione, come quelle di cui trattasi nella causa principale, qualora non sia possibile determinare l'importo dei costi imputabili all'attività delle imprese interessate esercitata nell'ambito dell'esecuzione di loro obblighi di servizio pubblico». Lo ha stabilito la Corte di giustizia in una sentenza emanata il 7 maggio e che arricchisce l'ampia disamina dei giudici comunitari sulla materia dei ripiani di disavanzo e dei finanziamenti pubblici alle imprese di Tpl. In una controversia portata davanti al Tribunale superiore amministrativo portoghese dall'Antrop (associazione nazionale di trasporto stradale passeggeri) insieme ad altre imprese di trasporto contro il Governo, la società Carris (concessionaria di Tpl nella città di Lisbona) e la Stcp (concessionaria di Tpl a Porto), si è chiesto ai giudici di Lussemburgo di interpretare la nozione di obbligo di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (il n. 1191/69) come modificato dal n. 1893/91. La vicenda. In particolare la Antrop (insieme ad altre aziende di Tpl) si è rivolta al giudice portoghese lamentando una violazione delle regole della concorrenza. Carris e Stcp sono entrambe imprese pubbliche che «in cambio della fornitura di servizi di trasporto urbano di passeggeri (...) beneficiano, da molti anni, di una serie di vantaggi concessi dallo Stato. Si tratta, in particolare, di indennità di compensazione, di conferimenti di capitale e di garanzie di credito? dello Stato», recita la sentenza. Inoltre, proseguono i giudici di Lussemburgo nel ricostruire i fatti, «al di fuori dei limiti geografici delle aree corrispondenti alla loro rispettiva concessione, la Carris e la Stcp, senza essere assoggettate a un obbligo di servizio pubblico, gestiscono parimenti linee di autobus su cui operano altre imprese, in particolare l'Antrop e altri. Queste ultime forniscono servizi di trasporto in regime di concessione di servizio pubblico e sono vincolate a regole concernenti gli itinerari, gli orari e le tariffe. In considerazione dell'attività svolta dalla Carris e dalla Stcp sulle medesime linee, l'Antrop e altri hanno fatto valere una distorsione di concorrenza e hanno impugnato la risoluzione 52/2003». Quest'ultima è l'atto con cui il Governo portoghese ha concesso, appunto nel 2003, indennità di compensazione per 40 milioni di euro alla Carris e 12 milioni alla Stcp. «L'Antrop e altri deducono che le loro uniche risorse sono costituite dalle entrate di esercizio provenienti dalle tariffe in vigore - scrivono i giudici Uè nella ricostruzione della vicenda - per cui le perdite di esercizio che risultano dalla loro attività sono coperte esclusivamente dai capitali propri, mentre le perdite eventuali, le spese di investimento e i capitali della Carris e della Stcp sono coperti da aiuti pubblici. L'attribuzione di tali aiuti costituisce, di conseguenza, un fattore di distorsione della concorrenza. Di conseguenza, le ricorrenti nella causa principale hanno sostenuto che la risoluzione 52/2003, nella sua parte impugnata, viola la normativa nazionale relativa alla concorrenza e le disposizioni del diritto comunitario in materia di aiuti di Stato». Di qui la decisione del giudice portoghese di un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia. La sentenza. Affrontando le diverse questioni sollevate dal Tribunale di Lisbona, la Corte ha innanzitutto convenuto che «il regolamento n. 1191/69 deve essere interpretato nel senso che autorizza gli Stati membri a imporre obblighi di servizio pubblico a un'impresa pubblica incaricata di assicurare il trasporto pubblico di passeggeri in un comune e che prevede, per gli oneri che derivano da tali obblighi, la concessione di una compensazione determinata conformemente alle disposizioni di detto regolamento». Ma è su un'altra domanda del giudice nazionale che la sentenza entra nel vivo, e cioè quella sulla legittimità o meno di un regime di compensazione concesso in un ambito in cui i servizi siano esercitati in regime di concorrenza con altri operatori privati «e qualora non sia possibile calcolare il costo aggiuntivo derivante dall'adempimento agli obblighi di servizio pubblico». Qui la circostanza che «non è possibile calcolare il costo aggiuntivo derivante a tali imprese dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico» e che questa situazione contabile cozza con l'articolo 10 del regolamento comunitario nella parte in cui prescrive che «in caso di obbligo d'esercizio o di trasporto, l'importo della compensazione sia pari alla differenza tra la diminuzione degli oneri e la diminuzione degli introiti dell'impresa che può derivare, per il periodo di tempo considerato, dalla soppressione della totalità o della parte corrispondente dell'obbligo in questione. Tuttavia, qualora gli svantaggi economici siano stati calcolati suddividendo i costi complessivi sostenuti dall'impresa per la sua attività di trasporto tra i vari settori dell'attività di trasporto medesima, l'importo della compensazione deve essere pari alla differenza fra i costi imputabili alla parte dell'attività dell'impresa interessata dall'obbligo di servizio pubblico e gli introiti corrispondenti». In assenza di certezza dei costi sostenuti da Carris e da Stcp va da sé, secondo i giudici, che le indennità sono state concesse al di fuori delle regole Uè e quindi devono essere dichiarate illegittime. Non solo: la Corte Uè stabilisce anche un principio di natura procedurale quando incarica il giudice nazionale di stabilire o meno la validità degli atti sorti su un'incompatibilità con il diritto comunitario in materia di aiuti di Stato. E ciò non alla luce del Trattato ma sulla base di un regolamento comunitario immediatamente recepito nella normativa nazionale.