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Pescara, 26/04/2026
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Data: 24/06/2009
Testata giornalistica: TrambusNews Roma
Tpl, il Senato frena sulle liberalizzazioni. Proroga del periodo transitorio al 2019. La novita' in un sub-emendamento al ddl su imprese ed energia

Va in soffitta l'idea di concorrenza nel trasporto pubblico locale. Dopo anni ti tira e molla ci risiamo: il legislatore porta avanti di dieci anni l'orologio del periodo transitorio. Detto in soldoni il nostro settore dovrà affrontare le sfide del mercato non prima del 2019. A chiudere definitivamente la partita ci prova un subemendamento inserito in extremis nel disegno di legge sull'internazionalizzazione delle imprese e sull'energia, presentato dalla senatrice Pdl Simona Vicari, prima che venisse licenziato al Senato. Ma andiamo a vedere nel dettaglio. L'articolo 33-octies (al ddl C. 1441-ter/B - trasmesso dal Senato come A.S.1195) introdotto dalla X Commissione Industria del Senato (poi divenuto articolo 61 del testo approvato dall'Aula), propone una nuova disciplina delle modalità di affidamento dei servizi prevedendo che "al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, secondo paragrafo del regolamento (CE) numero 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Il che significa che il legislatore vorrebbe allungare il periodo transitorio di dieci anni a partire dal 2009, uniformandosi di fatto al citato regolamento europeo. Fino a quella data, quindi, gli Enti locali e territoriali possono continuare a ricorrere all'affidamento diretto del servizio servendosi sia di imprese pubbliche che private. Inoltre, sempre l'articolo 61, manda in soffitta un altro dei capisaldi del decreto Burlando, prevedendo la possibilità per i gestori del servizio di partecipare alle gare indette fuori dal territorio di appartenenza. Nel testo, infatti, viene aggiunto che "alle società che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatarie di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422". Ora la parola passa alla Camera.

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