Il Consiglio di Stato accoglie appello della Dicarlobus srl contro Ministero Trasporti e Regione Abruzzo per annullamento sentenza n. 873/08 del Tar Abruzzo
I servizi di linea effettuati con autobus che collegano più di due regioni sono di competenza statale. A stabilirlo è la decisione 3498 assunta dalla IV sezione del Consiglio di Stato dichiarando fondato il ricorso proposto dalla Dicarlobus srl, contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Abruzzo per l'annullamento "della sentenza n. 873 del 2008 depositata in data 5 novembre 2008 con la quale il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento 59443 del 17.7.2008 con cui il Ministero non ha accolto, rinviandola al mittente per la modifica, la istanza della società Dicarlobus diretta a conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di linea interregionale "Montenero di Bisaccia-Roma-Fiumicino".
L'appello è fondato - stabilisce il Consiglio di Stato -.
"E' errato l'assunto del Ministero appellato che afferma la competenza regionale, e non dello Stato, sulla istanza per l'autorizzazione all'esercizio di servizio pubblico di trasporti con autobus, essendo chiara, al contrario, la definizione di legge nel senso che i trasporti che collegano più di due regioni, come nella specie, sono di interesse (e di competenza) nazionale - si legge nella decisione -.
In particolare, sono servizi interregionali di competenza statale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 285 del 2005, i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422.
Quest'ultima disposizione prevede proprio che costituiscono servizi pubblici di trasporto nazionale le linee interregionali che collegano più di due regioni".
"Al contrario, l'articolo 1, comma 2 del D.Lgs.422 del 1997 prevede che sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente indicati dall'art. 3 (sono per esempio regionali i servizi pubblici di trasporto che collegano solo due regioni tra di loro).
I servizi di linea effettuati con autobus che collegano più di due regioni sono di competenza statale.
Non si può però ritenere che il collegamento che interessa più di due regioni, come nella specie, non debba ammettere fermate intermedie di alcun tipo, e dovrebbe avere solo una località di partenza e una di arrivo, perché tali limitazioni (quale quella della previsione o meno di fermate intermedie nel collegare tre regioni tra loro) non sono comprese nelle disposizioni richiamate, che prevedono semplicemente che il servizio di trasporto pubblico (diretto al pubblico) di linea interregionale che collega più di due regioni sia di interesse (e competenza) statale.
Anzi, al contrario, qualora il servizio di trasporto pubblico tra tre regioni comprenda anche fermate intermedie nella regione intermedia (fermate che il provvedimento ministeriale impugnato suggeriva di eliminare in una nuova istanza) non vi è dubbio che si verta in situazione di collegamento che riguarda almeno tre regioni tra loro e quindi di competenza statale".