Alla fine il Senato ha messo la parola fine all'incertezza normativa che da anni piaga il nostro settore: tutti a gara nel 2019, almeno per ora. Nei giorni scorsi, infatti, l'Assemblea di Palazzo Madama ha definitivamente approvato, in quarta lettura, il disegno di legge recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", che attende ora solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il testo approvato in via definitiva dal Senato (S. 1195/B), resta quello approvato in terza lettura dalla Camera lo scorso primo luglio. Diventa quindi disposizione di legge l'articolo 61 del provvedimento che, ricordiamo, propone una nuova disciplina delle modalità di affidamento dei servizi che "al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, secondo paragrafo del regolamento (CE) numero 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007". Il che significa allungare il periodo transitorio di dieci anni a partire dal 2009, uniformandosi così al regolamento europeo e consentire agli affidatari in house di partecipare anche alle gare effettuate nelle regioni che si sono aperte alla concorrenza. Immediata la replica dell'Anav, in prima linea contro il provvedimento: "Non resta ora che auspicare che il Governo tenga fede all'ordine del giorno accolto durante la discussione alla Camera ed inserisca all'interno di un prossimo provvedimento legislativo una disposizione volta, quantomeno, ad attenuare gli effetti anticoncorrenziali dell'articolo 61, attraverso l'introduzione dell'obbligo, in caso di ricorso all'in house, di aggiudicazione contestuale tramite gara di una quota dei servizi a soggetti diversi dall'affidatario, nonché attraverso il ripristino del divieto per gli affidatari diretti di partecipare a gare per l'affidamento di ulteriori servizi di trasporto pubblico".