PESCARA. Nessuna reintegra né risarcimento. È stato respinto il ricorso dell'ex comandante della Polizia municipale Ernesto Grippo, che aveva chiesto in via urgente al giudice del lavoro del tribunale di Pescara di essere ricollocato nel suo posto di lavoro o, in alternativa, di essere risarcito con 250 mila euro, cifra pari a circa tre annualità di stipendio: secondo Grippo, il Comune non avrebbe potuto revocargli il mandato dopo avergli prorogato la nomina per 15 giorni (fino al 15 luglio). L'ex comandante si era appellato all'articolo 19 del decreto 165 del 2001, norma che prevede che gli incarichi dei dirigenti siano di durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 5.
L'amministrazione comunale, difesa dall'avvocato Marco De Flaviis, aveva invece contestato tale impostazione, ricordando che la normativa si applica «esclusivamente per i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni», mentre Grippo era stato nominato come esterno, con un incarico di tipo fiduciario e dunque senza obbligo di durata minima.
La decisione del giudice Franco Di Pietro è stata ufficializzata mattina, con il deposito dell'ordinanza: «Si ritiene non emergano sufficienti elementi di riscontro in ordine ai presupposti dell'invocata misura cautelare» scrive il giudice. «L'incarico» spiega Di Pietro, «è stato espressamente configurato alla stregua di una mera proroga (del tutto temporanea) del precedente incarico, che era stato già conferito al ricorrente dalla pregressa amministrazione comunale proprio per consentire al ricorrente di portare a compimento (tanto a tutela dell'interesse dell'Ente, quanto della sua stessa professionalità) alcune specifiche attività da lui già avviate (nell'ambito del preesistente incarico) per lo svolgimento dei servizi connessi a eventi straordinari di breve termine». La proroga di Grippo, insomma, sarebbe stata finalizzata solo a portare a termine i Giochi del Mediterraneo e del G8. Finiti gli eventi straordinari, anche l'incarico, secondo il giudice, era da considerarsi legittimamente concluso. (m.r.t.)