L'Antitrust bacchetta il Comune di Pescara sulla richiesta di dribblare la gara pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico. Il secco no dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato ieri sul bollettino numero 45, risponde alla richiesta del Comune di affidare il servizio di trasporto scolastico in via diretta ad Attiva o ad una società pubblica di nuova costituzione. La bocciatura dell'Antitrust alla richiesta di parere presentata il 13 agosto scorso si appoggia sull'articolo 23 bis della legge 133, secondo cui i servizi pubblici vanno affidati attraverso gara, pur prevedendo la possibilità di deroga per situazioni eccezionali dovute a particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche. In questi casi è possibile bypassare la gara pubblica, affidando il servizio a società a capitale interamente pubblico che abbia però i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house. Tuttavia l'ente locale è chiamato a motivare la scelta e a trasmettere all'Antitrust una relazione per un parere preventivo. Così, il Comune di Pescara aveva presentato all'Autorità garante la richiesta di affidare il servizio di trasporto scolastico ad Attiva spa o, in seconda battuta, ad una società di nuova costituzione. Ma la stroncatura è arrivata su tutti i fronti. «La natura e l'ampiezza del raggio di attività ricompresa nell'oggetto sociale della società Attiva spa -si legge nel parere dell'Antitrust- appaiono inficiare il rapporto di controllo tra ente locale e impresa beneficiaria nell'ambito della gestione in house». Che, tradotto, significa che Attiva non può caricarsi sulle spalle pure il trasporto scolastico perché già svolge troppi servizi per poter essere considerata una società di gestione in house. Rigettato anche il piano-bis presentato dal Comune, ovvero di affidare il servizio a una società di nuova costituzione. «Laddove i servizi venissero affidati a una società di nuova costituzione -dice ancora l'Antitrust- l'Autorità ritiene che le informazioni trasmesse siano incomplete». Ovvero l'amministrazione comunale ha inviato una documentazione insufficiente all'Antitrust per poter verificare l'esistenza dei requisiti che permetterebbero la deroga. Di fronte alla doppia bocciatura, al Comune non resta che preparare la gara per l'affidamento del trasporto scolastico, o ritentare il dribbling istruendo però meglio la pratica da ripresentare all'Antitrust.