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Pescara, 22/04/2026
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Data: 15/12/2009
Testata giornalistica: Pagine d'Abruzzo
In vigore il Regolamento Europeo dei Diritti del Viaggiatore ferroviario.Ad annunciarlo è stata la Federconsumatori Abruzzo attraverso il suo portavoce Tino Di Cicco.

Dal 13 dicembre, in occasione del cambio dell'orario ferroviario, è entrato in vigore in Italia anche il Regolamento Europeo dei Diritti del Viaggiatore ferroviario. Ad annunciarlo è stata la Federconsumatori Abruzzo attraverso il suo portavoce Tino Di Cicco.

Il regolamento garantisce ai viaggiatori diritti fino a ieri negati dalla gestione monopolistica delle ferrovie.

Una situazione è stata resa ancor più grave dalla mancanza di un Garante della mobilità, capace di garantire in qualche modo i cittadini in questo ambito. Ma ecco cosa cambierà in concreto con l'entratat in vigore di questo regolamento. Ad esempio nel campo delleinformazioni. Trenitalia sarà obbligata a fornirle non solo per I collegamenti più veloci, ma anche per quelli meno veloci e quindi meno costosi; dovrà poi indicare procedure per il recupero dei bagagli smarriti in treno, e fornire informazioni nel campo delle coincidenze.

"E proprio nel campo delle coincidenze si realizzerà una vera e propria rivoluzione" ha dichiarato di Cicco," finora la Dirigenza di Trenitalia è rimasta sorda a tutte le richieste delle Associazioni dei consumatori tese a migliorare il servizio in questo segmento critico del viaggio; adesso non potrà più farlo.

Infatti, con il Regolamento Europeo i cittadini avranno diritto ad un rimborso del 25 o 50% del prezzo complessivo del biglietto , a seconda del ritardo alla destinazione finale del viaggiatore.

Ritardo che sarà considerato non solo per i viaggiatori dei treni Intercity o Eurostar, ma per tutti i treni, regionali compresi". Mettiamo dunque il caso che un cittadino debba viaggiare da Sulmona a Ancona, utilizzando un primo regionale da Sulmona che arrivi a Pescara con 20' di ritardo. In questo caso Trenitalia potrà scegliere se consentire l'utilizzo di un eventuale Eurostar o Intercity senza che il viaggiatore debba pagare niente, oppure rimborsare il 50% del biglietto se il treno successivo porterà a destinazione con almeno 120' di ritardo.ci sarà invece un rimborso del 25% con un ritardo di almeno 60'. Da evidenziare anche l'articolo 30 del Regolamento Europeo, il quale prevede che ogni Stato debba attivare un Organismo in grado di rendere esigibili I diritti del viaggiatore ferroviario.

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