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Data: 27/02/2010
Testata giornalistica: Il Messaggero
Chiodi e Cialente, ricorso sulle nomine. Rifondazione si rivolge al Tar. Acerbo: «Enti locali espropriati»

Si mette di traverso Rifondazione comunista, contesta l'ordinanza con cui il presidente della Regione Gianni Chiodi e il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente sono stati nominati commissario e vice commissario per la ricostruzione del capoluogo, e si appella al Tar del Lazio perché abroghi il provvedimento. Ventisette pagine dattiloscritte con cui si sostiene l'illegittimità delle due nomine decise dal presidente del Consiglio e se ne sollecita l'annullamento. Una bella tegola per Chiodi e Cialente perché se i giudici amministrativi dovessero accettare le tesi di Rifondazione, verrebbe messa in forse l'intera filosofia su cui poggiano gli interventi che stanno per essere adottati, a cominciare dall'ordinanza sulle linee guida per la riedificazione del centro storico. Il ricorso è stato spiegato ieri dal consigliere regionale Maurizio Acerbo, dai consiglieri comunali dell'Aquila, Enrico Perilli, e di Popoli Salvatore La Gatta, dall'architetto Antonio Perrotti, componente del "Comitatus Aquilanus", e dagli avvocati Fausto Corti e Isidoro Malandra che hanno scritto il ricorso insieme al collega romano Pietro Adami. «La nomina di Chiodi e Cialente - ha detto Acerbo - rappresenta un autentico esproprio di funzioni che appartengono alla Regione e agli enti locali. Ciò che potrebbe e dovrebbe essere discusso e deciso pubblicamente attraverso la partecipazione diretta e indiretta delle popolazioni colpite dal sisma, viene stabilito da organi monocratici, presidente della Regione e sindaco, che non devono sottostare ad alcun controllo. Ciò comporta, oltre al rischio palese del malaffare e delle infiltrazioni mafiose, ricadute pratiche sulle prospettive della ricostruzione». Dunque, secondo Rifondazione, non sono né i sindaci, né il presidente della Regione che devono decidere sulla ricostruzione, ma i Consigli comunali dei centri del "cratere", il Consiglio regionale e quello provinciale per quanto di sua competenza. Un concetto ribadito dagli avvocati Corti e Malandra. «Finita l'emergenza - ha detto Corti - si sarebbe dovuto tornare alla normalità. L'ordinanza impugnata è illegittima perché sovverte i poteri in materia di pianificazione territoriale che le norme nazionali e costituzionali assegnano ai Comuni e alle Regioni e in particolare ai loro organi elettivi. Inoltre, la previsione, secondo cui la ripianificazione del territorio spetta ai sindaci, contrasta apertamente con la normativa che attribuisce tale compito ai Comuni».

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