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Pescara, 24/04/2026
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Data: 20/04/2010
Testata giornalistica: Il Sole 24 ore.com
Nei trasporti l'Unione europea non ha un regime di favore Doppio binario. Operazioni extra Ue sempre rilevanti quando il committente è nazionale, mai se è non residente

Tre ipotesi sotto la lente Anche per le prestazioni di trasporto non è sempre agevole applicare il regime della non imponibilità. - Trasporti passeggeri. Nei trasporti di persone il presupposto della territorialità si basa ancora sulla tratta effettivamente percorsa nel territorio dello Stato. Il vecchio articolo 7, comma 4, lettera c), è stato, infatti, trasfuso nell'articolo 7-quater, comma 1, lettera b). La particolarità per applicare correttamente il regime della non imponibilità risiede nel l'equivoca espressione utilizzata dal legislatore nell'articolo 9, comma 1, n. 1, del Dpr 633/1972, dove si parla di «trasporti di persone di eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto». La parola «estero» in questo caso deve essere intesa secondo l'agenzia delle Entrate come qualsiasi luogo fuori dal territorio dello Stato italiano, sicché un trasporto di persone da Roma e Parigi o in altra località dell'Unione europea è considerato «estero» al pari dei trasporti da o per luoghi al di fuori della Comunità. Chiara in questo senso la risoluzione dell'amministrazione finanziaria n. 162/E del 31 ottobre 2000. Quanto ai trasporti di merci il nuovo criterio della territorialità distingue tra trasporti intracomunitari da quelli extracomunitari. - Trasporti intracomunitari.Sulla base di quanto previsto dalla regola generale dell'articolo 7-ter e dalla deroga del successivo articolo 7-sexies, comma 1, lettera c), si può affermare che le prestazioni di trasporto intracomunitario sono sempre territorialmente rilevanti quando il committente è un operatore nazionale, mai quando è un soggetto passivo non residente, mentre nel caso in cui il committente fosse un privato i trasporti sarebbero rilevanti ai fini Iva soltanto se il trasporto partisse dall'Italia. Per le prestazioni di trasporti comunitari di merci, non può mai essere applicato il regime della non imponibilità. - Trasporti internazionali. Quanto alle prestazioni di trasporto di beni diverse da quelle intracomunitarie, gli articoli 7-ter e 7-sexies, comma 1, lettera b), prevedono che le predette prestazioni sono sempre territorialmente rilevanti quando il committente è un operatore nazionale, mai quando è un soggetto passivo non residente, mentre nel caso in cui il committente fosse un privato i trasporti sono rilevanti ai fini Iva soltanto per quota parte del trasporto effettuato in Italia. In quest'ultimo caso, possono essere utilizzate delle percentuali forfettarie. Laddove i trasporti di merci siano territorialmente rilevanti può operare il regime della non imponibilità previsto all'articolo 9, comma 1, n. 2, del Dpr n. 633 del 1972 il quale tuttavia mal si adatta ai nuovi criteri soprattutto per quel che attiene i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati al l'imposta a norma del primo comma dell'articolo 69 del Dpr n. 633 del 1972. In pratica la non imponibilità di cui all'articolo 9, comma 1, n. 2 del Dpr 633/1972 opera soltanto per la tratta che va dal confine italiano al luogo di destinazione del carico così come risulta dai documenti che accompagnano le merci. Ma come considerare la tratta dal luogo di partenza fuori dalla Ue al confine italiano? Anche in questo caso, non è possibile individuare una soluzione per così dire immediata dalla lettura dell'articolo 9, tuttavia, avendo presente come questa tratta concorra a formare il valore della merce in dogana al momento dell'importazione, è evidente che applicare l'imposta alla prestazione di trasporto merci della tratta «luogo di partenza esteroconfine italiano» creerebbe una doppia imposizione, sicché si deve concludere che anche in questo caso operi necessariamente la non imponibilità.

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