Stop al pagamento dell'obolo per l'asse attrezzato Pescara-Chieti, al pari di altre 11 arterie tartassate. Lo ha stabilito ieri il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso della Provincia di Pescara in tandem con quella di Roma e il Comune di Fiano Romano: la sezione prima, presieduta da Linda Sandulli, ha disposto ieri la sospensiva del decreto 78/2010 che, dal primo luglio, aveva istituito l'aumento dei pedaggi autostradali nelle barriere che si interconnettono con i raccordi autostradali gestiti dall'Anas. Così era successo ai caselli A25 e A14 di Chieti e Pescara Ovest, dove la tassa era stata motivata dal collegamento tra autostrade e asse attrezzato: 1 e 2 euro in più per i veicoli leggeri e pesanti; fino al 25% di aumento sul ticket autostradale per le tratte brevi (esempio: +20 centesimi Città Sant'Angelo-Pescara Ovest; +30, 40 e 50 centesimi nelle tratte Scafa, Tocco da Casauria, Popoli-Chieti). Un salasso per pendolari, studenti e lavoratori, che si sono trovati a dover sborsare l'obolo che valeva tra i 200 e i 600 euro al mese. Un salasso doppio per le trasferte nella Capitale: il pedaggio per l'asse attrezzato si aggiungeva a quello per il Grande raccordo anulare, ovvero 2,60 euro in più solo andata (al lordo di Iva). Ma al danno si è aggiunta la beffa di un pedaggio in odore di tassa, come è stato rilevato anche dal Tar: il decreto della Presidenza del Consiglio, pur inserito nel capitolo delle entrate non fiscali, si traduce in pratica in "una misura fiscale". Perché a pagare il pedaggio, ovvero il surplus alle barriere autostradali, era anche chi non utilizzava il raccordo.
Su questo punto si è incardinata la bocciatura dei giudici: «Il provvedimento impugnato - si legge nell'ordinanza di sospensiva - per essere coerente con la finalità enunciata deve assumere il carattere di corrispettivo per l'utilizzo di un'infrastruttura; al contrario tale carattere non appare sussistente in nessuna delle ipotesi evidenziate, vale a dire in tutte quelle che prevedono il pagamento del pedaggio in relazione a uno svincolo stradale non necessario e non interessato della fruizione dell'infrastruttura». Così è per il caso pescarese, dove non c'è un'interconnessione necessaria tra i caselli di Pescara Ovest e Chieti e il raccordo autostradale. E' questo uno dei punti su cui si è centrato il ricorso della Provincia di Pescara - unico ente in Abruzzo a portare la battaglia in tribunale - discusso mercoledì in udienza dall'avvocato Giorgio Fraccastoro, dello studio legale Dla Piper, planimetrie alla mano: 3 infatti le possibilità per le auto in uscita al casello di Chieti, ovvero percorrere il raccordo, seguire la strada per Chieti, oppure la Statale 5. Così, 3 le scelte per le auto in uscita dal casello di Pescara Ovest: pedaggio ingiusto, dunque, perchè applicato indipendentemente dall'uso effettivo del raccordo. La bocciatura del Tar è anche sul mancato rispetto del principio di proporzionalità del pagamento del pedaggio in base alla tratta percorsa, come dispone la normativa comunitaria. «Siamo molto soddisfatti della decisione del Tar di sospendere il decreto sull'aumento dei pedaggi, che colpiva anche i cittadini della provincia di Pescara, i veicoli che escono dai caselli di Chieti e Pescara Ovest - commenta il Presidente della Provincia Guerino Testa -. Il risultato raggiunto rappresenta una vittoria per tutti gli automobilisti che quotidianamente si spostano sul nostro territorio, specie per lavoro. Pur essendo convinto della necessità della manovra del Governo, non ritengo giusto colpire le tasche dei cittadini per un servizio e un'infrastruttura di cui non usufruiscono».