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Pescara, 18/04/2026
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Data: 05/08/2010
Testata giornalistica: Il Centro
E la pensione adesso scatta a 65 anni. Vitalizio, cumulo e stipendi: ecco le principali novità della riforma

Vengono estesi i casi di sospensione dell'assegno

PESCARA. Ecco alcune delle novità introdotte dalla nuova legge.
Indennità di carica: la legge prevede, a decorrere dalla prossima legislatura, innanzitutto, la riduzione dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali. Essa è fissata, ora, nella misura del 55% dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati, mentre, in base alla precedente legge regionale, era pari al 65% dell'indennità parlamentare. Da subito, peraltro, è prevista la riduzione del 10% dell'indennità di carica spettante ai consiglieri.
Divieto di cumulo delle indennità: Il consigliere che versi in una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 3 della legge regionale 51 del 2004 (componente di una delle due Camere, del Parlamento europeo, componente del consiglio o della giunta di un'altra Regione, altre cariche di cui all'art. 3) non può cumulare le indennità ad esso spettanti in virtù delle cariche rivestite sino a quando le predette cause non vengano rimosse.
Assegno vitalizio: La legge prevede lo spostamento a 65 anni dell'età minima per la corresponsione dell'assegno (l'assegno vitalizio in base alla legge precedente spettava al consigliere che aveva compiuto 60 anni ed aveva corrisposto i contributi per almeno cinque anni).
Quanto alla misura dell'assegno, la legge prevede una riduzione dell'assegno vitalizio. Attualmente la sospensione dell'assegno è prevista nelle ipotesi di elezione al consiglio regionale dell'Abruzzo, al Parlamento nazionale o europeo o al consiglio di altra Regione. La legge approvata estende la sospensione anche ai casi in cui l'ex-consigliere venga nominato assessore esterno della giunta regionale dell'Abruzzo o di altra Regione.

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