Il Lingotto ha 15 giorni di tempo per depositare in tribunale l'opposizione al decreto
ROMA - Fiat passa al contrattacco e farà opposizione «nel più breve tempo possibile» contro il reintegro dei tre lavoratori della Sata di Melfi ordinato dal giudice del lavoro Emilio Di Minio che ha condannato il Lingotto per comportamento antisindacale. Ma il clima è destinato ad rimanere acceso visto che i legali di Antonio Lamorte, Giovanni Barozzino e Marco Pignatelli - Franco Focareta, Alberto Piccinini e Letizia Zuccherelli di Bologna, Lina Grosso di Melfi - hanno scritto nelle ultime ore una lettera (si veda articolo sotto) agli avvocati di controparte chiedendo l'adempimento spontaneo del decreto del giudice: diversamente saranno attivate tutte le altre azioni legali per consentire ai tre dipendenti di rientrare nel loro posto di lavoro alla riapertura dello stabilimento. I consulenti di Sergio Marchionne (Bruno Amendolito, Francesco Amendolito, Maria Dibiase e Grazia Fazio di Bari, Diego Dirutigliano e Luca Ropolo di Torino) hanno comunque 15 giorni di tempo per depositare l'opposizione: pur volendolo fare in tempi stretti, oltre alle 15 pagine del provvedimento del giudice Emilio Minio dovranno esaminare accortamente le circa 50 pagine di verbale degli interrogatori dei circa 40 testi ammessi. La Fiat dichiara di aver ricevuto ieri dalla cancelleria copia del provvedimento. «Valuteremo le motivazioni di questa decisione», spiega il Lingotto, «che non appare coerente con il quadro istruttorio già emerso, pur nella sommarietà degli accertamenti condotti. Nella convinzione di aver offerto prove incontrovertibili del blocco volontario delle linee di montaggio, che ha determinato un serio pregiudizio per l'azienda costringendola ad assumere doverosi atti di tutela della libertà di tutti i lavoratori e della propria autonomia imprenditoriale, verrà quindi presentato ricorso in opposizione alla decisione nel più breve tempo possibile». Torino ricorda anche che «è stata presentata una denuncia in sede penale». Nell'opposizione gli avvocati di Marchionne dovranno smontare le argomentazioni del tribunale laddove si legge che «i licenziamenti sono fondati su una contestazione inveritiera (e quindi illegittimi poichè privi di giusta causa) in quanto - diversamente da quanto sostenuto dall'azienda - la movimentazione dei carrelli Agv dall'area picking verso le Ute nn. 3 e 4 durante lo sciopero del 7 luglio scorso non era stata interrotta dalla presenza dei lavoratori licenziati (che in tesi ne avrebbero ostruito la corsa), bensì sospesa dai responsabili Ute (quindi dalla Fiat, ndr) in ragione dell'adesione degli operai alla mobilitazione». Ecco perchè si ritiene il ricorso della Fiom «fondato e meritevole di accoglimento». Ordinando l'immediato reintegro. In una nota diffusa alla stampa i legali della Fiom sottolineano che «non è stata la presenza degli scioperanti a impedire il transito dei carrelli, in quanto "quando gli scioperanti si sono allontanati dalla banda magnetica" il carrellino non è partito, tanto da destare lo stupore dello stesso Gestore Operativo che aveva contestato gli addebiti ai (soli) tre lavoratori licenziati». Dalle posizioni dei presenti «è risultata anche la circostanza che quando gli scioperanti si sono fermati in quell'area per un'assemblea, il carrello era già fermo». Quindi «i lavoratori sono stati licenziati per un fatto non commesso». Queste considerazioni «inducono il giudice "ad escludere in capo ai lavoratori licenziati, quantomeno l'elemento soggettivo del dolo che deve accompagnarsi alla condotta oggettiva contestata"». Si teme una persecuzione nei confronti della Fiom a Melfi («non è neppure maggioritaria») in uno sciopero «unitario contro un ingiustificato aumento unilaterale dei ritmi produttivi». Lo stesso Gestore Operativo (Massimo Tartaglia, ndr) «in occasione dell'interrogatorio, non ha saputo giustificare il fatto di aver puntato quella notte, tra i tanti scioperanti e tanti delegati sindacali di diverse sigle presenti, proprio sull'unico delegato Fiom (Lamorte, ndr)». E il giudice riconosce che «i fatti posti a base della sanzione espulsiva sono maturati nel corso di un'astensione dal lavoro per ragioni economico-produttive».