Uscita dal lavoro a due corsie. Dal 1° gennaio 2011 scattano le nuove decorrenze dei trattamenti di anzianità e di vecchiaia. Per i lavoratori dipendenti, il diritto alla pensione scatta dopo un anno dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. I parasubordinati, gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e i coltivatori diretti devono invece attendere 18 mesi. La cosiddetta "finestra mobile" è uno dei temi che sono stati sviluppati dall'Inps nella circolare 126/2010. «Dal prossimo anno si inizieranno a produrre considerevoli risparmi - ha commentato Antonio Mastrapasqua, presidente Inps -, agganciandoli a un equo e prograssivo innalzamento dell'età di pensione».
Con questa circolare l'ente di previdenza illustra le principali novità introdotte dalla manovra d'estate (decreto legge 78/2010, in legge 122) in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità, di ricongiunzione della contribuzione e trasferimento della posizione assicurativa, di comunicazione dei dati reddituali da parte di chi è titolare di prestazioni collegate al reddito (il diritto alle prestazioni sarà determinato sulla base dei limiti di reddito in vigore nell'anno solare in cui è erogato il trattamento) e di trattamenti di invalidità civile (nel complesso sono 600mila le verifiche in programma, tra quelle previste per quest'anno e quelle in calendario per gli anni 2011 e 2012). Sempre su questo fronte, l'Istituto fa sapere se la prestazione è stata concessa senza che ve ne fossero i requisiti, e ciò per dolo da parte dell'interessato, scatterà il recupero delle somme erogate. Se invece la responsabilità non è del beneficiario (ad esempio l'errore è stato commesso in sede di accertamento medico legale), non ci sarà alcun recupero.
Adempimenti per le imprese
Non sono interessati dalle nuove disposizioni i lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso al 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti per andare in pensione entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Il fatto che un lavoratore abbia presentato preavviso prima di giugno 2010 deve risultare da apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro. In questa dichiarazione devono risultare le clausole contrattuali su durata e data di inizio e di fine del periodo di preavviso.
La legge 122 prevede poi che 10mila lavoratori rientrino nel vecchio meccanismo, e quindi siano esclusi dalle finestre mobili. Si tratta di coloro che sono stati collocati in mobilità a seguito di accordi sindacali che sono stati stipulati prima dello scorso 30 aprile e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. Possono giocare la partita sui 10mila posti anche i lavoratori che, al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del Dl 78), sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore. L'Inps fa presente che per questi lavoratori il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità va verificato al 31 maggio. Ne consegue che eventuali sospensioni dell'indennità di mobilità dopo questa data non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale vanno maturati i requisiti per il funzionamento.