Iscriviti OnLine
 

Pescara, 20/06/2026
Visitatore n. 755.148



Data: 20/10/2010
Testata giornalistica: Il Messaggero
Lavoro, arbitrato solo se la scelta è preventiva

ROMA Dopo sette letture parlamentari, la Camera ha definitivamente approvato il ddl lavoro, che era stato rinviato alle Camere dal presidente della Repubblica. Il provvedimento è passato con 310 sì, 204 no e due astensioni. L'Udc ha votato a favore del testo con la maggioranza; Pd e Idv hanno, invece, espresso un voto contrario. Ecco le principali norme.
Arbitrato. Il lavoratore decide se ricorrere all'arbitrato preventivamente, e non quando insorge una controversia.
Periodo di prova. La scelta, se ricorrere o meno all'arbitrato, non potrà avvenire prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, oppure se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro.
Escluso l'arbitrato sui licenziamenti. Escluse le controversie relative al licenziamento tra quelle che riguardano l'arbitrato. Per i licenziamenti, dunque, resta l'obbligo di ricorrere al giudice del lavoro.
Anche i licenziamenti non validi vanno impugnati. Anche «nei casi di invalidità del licenziamento» esso dovrà essere impugnato «entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta».
Apprendistato. Possibilità di assolvere l'ultimo anno di obbligo scolastico, fissato a 16 anni, anche con l'apprendistato, che quindi varrà per i 15enni come stare in classe.
Lavori usuranti. Clausola di salvaguardia per il pensionamento anticipato (57 anni di età e 35 di contributi) dei lavoratori impiegati in attività usuranti, come i dipendenti notturni o addetti alla "linea di catena".

www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it